Separazione – Divorzio – Famiglia di fatto

Lo Studio offre consulenza e assistenza legale qualificata nell’ambito del diritto di famiglia, un settore che tocca gli aspetti più personali e delicati della vita degli individui. La nostra attività si fonda su un approccio professionale, aggiornato alle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, volto a individuare soluzioni che tutelino al meglio gli interessi dei nostri assistiti e, in particolare, dei minori coinvolti.

La Separazione Personale dei Coniugi

La separazione personale rappresenta la prima fase della crisi coniugale e non estingue il vincolo matrimoniale, ma ne sospende i principali effetti, in particolare gli obblighi di coabitazione e di fedeltà, pur mantenendo in vita l’obbligo di assistenza materiale. La separazione può essere consensuale, quando i coniugi raggiungono un accordo su tutti gli aspetti personali e patrimoniali, o giudiziale, quando, in assenza di accordo, è il Tribunale a dover statuire sulle condizioni.

I principali aspetti regolati in sede di separazione includono:

  • Affidamento e mantenimento dei figli: In linea con il principio della bigenitorialità, l’affidamento condiviso rappresenta la regola, garantendo il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Il Tribunale stabilisce il collocamento prevalente del minore e determina la misura del contributo al mantenimento a carico del genitore non collocatario, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita goduto e delle risorse economiche di entrambi i genitori. In casi eccezionali, qualora l’affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore, può essere disposto l’affidamento esclusivo.
  • Assegnazione della casa familiare: L’immobile adibito a casa familiare viene di regola assegnato al genitore collocatario dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, al fine di tutelare il loro interesse a permanere nell’habitat domestico.
  • Assegno di mantenimento per il coniuge: Qualora uno dei coniugi non disponga di redditi propri adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e la disparità economica sia causata dalla crisi, il giudice può porre a carico dell’altro coniuge un assegno di mantenimento. Tale diritto può venir meno qualora il coniuge beneficiario instauri una nuova stabile convivenza di fatto, che crea un progetto di vita comune con un altro partner.
  • Addebito della separazione: Nel procedimento giudiziale, su richiesta di parte, il giudice può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, qualora la sua condotta contraria ai doveri matrimoniali (es. violazione dell’obbligo di fedeltà o di assistenza) sia stata la causa diretta della crisi coniugale. La pronuncia di addebito ha rilevanti conseguenze patrimoniali, escludendo il diritto al mantenimento per il coniuge cui è addebitata la separazione.


Lo Scioglimento del Matrimonio 

Il divorzio (o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) determina lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale. La domanda può essere proposta dopo che sia trascorso un periodo ininterrotto di separazione, la cui durata è di sei mesi in caso di separazione consensuale e di dodici mesi in caso di separazione giudiziale.

Con la recente Riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia), è stata introdotta la possibilità di presentare, già nell’atto introduttivo del giudizio di separazione, anche la domanda di divorzio. Tali domande, sebbene cumulate, diventeranno procedibili solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso dei termini di legge.

Il procedimento di divorzio definisce in via permanente i rapporti tra gli ex coniugi, con particolare riguardo a:

  • Assegno divorzile: A differenza dell’assegno di mantenimento, l’assegno divorzile non ha la finalità di garantire lo stesso tenore di vita matrimoniale. La giurisprudenza più consolidata, a partire da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, ha chiarito la sua natura composita: assistenziale, per garantire un’esistenza dignitosa; compensativa, per valorizzare il contributo dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro; e perequativa, per riequilibrare le posizioni economiche in relazione alla durata del matrimonio. La sua concessione e quantificazione dipendono da una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti. Gli accordi privati tra le parti che modificano o revocano l’assegno divorzile già stabilito dal giudice richiedono un nuovo vaglio giurisdizionale per essere efficaci.

La Famiglia di Fatto

La famiglia di fatto, intesa come unione stabile tra due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, è riconosciuta dall’ordinamento come formazione sociale meritevole di tutela ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.

La Legge n. 76/2016 ha introdotto una disciplina organica per le convivenze di fatto, ma è soprattutto l’intervento della giurisprudenza, anche costituzionale, ad aver progressivamente ampliato le tutele. Recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno, ad esempio, esteso al convivente di fatto i diritti e le tutele previsti per il coniuge nell’ambito dell’impresa familiare e in materia di congedi per l’assistenza a un partner con disabilità grave.

Lo Studio offre assistenza anche nella gestione della crisi della famiglia di fatto, che pone questioni complesse relative a:

  • Affidamento e mantenimento dei figli: Si applicano le medesime regole previste per i figli di coppie coniugate, con pieno riconoscimento del principio di bigenitorialità.
  • Rapporti patrimoniali: Gestione della divisione dei beni acquistati in comune e regolamentazione di eventuali obblighi di natura economica, come il diritto agli alimenti per il convivente in stato di bisogno.