In tema di mantenimento dei figli, la revoca dell’assegno per il figlio divenuto economicamente autosufficiente decorre sempre dalla data della domanda giudiziale e mai dal momento precedente in cui si è verificata l’indipendenza economica.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto del genitore collocatario a ricevere il contributo resta pienamente efficace fino a quando non interviene un nuovo provvedimento di modifica; ciò accade perché la decisione del giudice ha natura dichiarativa dello status genitoriale e non può retroagire a eventi di fatto non ancora sottoposti al vaglio giudiziario. In sostanza, l’inerzia del genitore nel richiedere la revoca non può essere sanata successivamente: le somme versate prima della domanda sono considerate irripetibili, rendendo la tempestività del ricorso in tribunale l’unico strumento efficace per interrompere legalmente l’obbligo di mantenimento.
(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 7 gennaio 2026, n. 298)