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NOVITA’ SUI RAPPORTI NONNI – NIPOTI

La Suprema Corte, in tema di rapporti tra nonni e nipoti, ribadisce che il diritto alla frequentazione tra loro non è assoluto, ma strettamente subordinato al preminente interesse del minore. In presenza di una conflittualità familiare così acuta da pregiudicare il benessere psicofisico dei bambini e impedire una collaborazione educativa tra adulti, il Giudice può legittimamente disporre l’interruzione totale dei rapporti. In base a quanto stabilito dall’ordinanza, spetta esclusivamente al Giudice di merito valutare se il rapporto con gli ascendenti sia realmente positivo; tale giudizio no è sindacabile in sede di legittimità se supportato da una motivazione logica. La pronuncia chiarisce inoltre che il Giudice ha piena discrezionalità sulla necessità di nuove consulenze tecniche (CTU) e sull’ascolto del minore infra-dodicenne: quest’ultimo non è obbligatorio, salvo nei casi di richiesta motivata o istanza del Curatore Speciale. In sintesi, la tutela della serenità del minore prevale su ogni pretesa relazionale dei parenti, giustificando anche provvedimenti drastici se la tensione familiare è ritenuta insanabile.

(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 26 gennaio 2026, n. 1744)

NOVITA’ SUI RAPPORTI NONNI – NIPOTI