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NOVITA’ IN TEMA DI VIOLAZIONE OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE

Non sussiste violazione del divieto di bis in idem se un genitore, già condannato per l’omesso mantenimento economico dei figli minori (art. 570 bis c.p.), viene successivamente giudicato per il totale disinteresse affettivo e relazionale (art. 570, co. 1, c.p.).

Le due norme tutelano infatti interessi diversi e presentano una distinta oggettività giuridica: la prima sanziona l’inadempimento economico, mentre la seconda punisce la violazione degli obblighi morali di assistenza, cura e presenza genitoriale.

Di conseguenza, anche se coincidono l’autore del reato, i figli, il legame familiare e parte del periodo temporale, non vi è identità del fatto storico ai sensi dell’art. 649 c.p.p., poiché la nuova imputazione si fonda su una condotta ulteriore ed eterogenea rispetto a quella già giudicata.

(Cass. Pen., sentenza, 11 giugno 2026, n. 21624)

NOVITA’ IN TEMA DI VIOLAZIONE OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE