Nel contesto del nuovo rito unico per i procedimenti di famiglia, l’anticipazione della decisione che comporti la soppressione dell’udienza di rimessione in decisione, senza la sostituzione con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c., costituisce una diretta violazione del diritto di difesa e del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.). Tale lesione sussiste per il solo fatto che alla parte venga impedito di replicare alle ultime difese avversarie tramite la discussione orale o lo scambio di note, senza che sia necessario dimostrare un concreto pregiudizio. Sotto il profilo temporale, le novità introdotte dal decreto correttivo n. 164/2024 all’art. 473-bis.15 c.p.c. – che limita la reclamabilità di alcuni provvedimenti solo unitamente alla decisione definitiva – si applicano esclusivamente alle impugnazioni successive alla sua entrata in vigore; in forza del principio tempus regit actum, gli atti e i reclami già depositati restano invece disciplinati dalla normativa precedente.
(Cass. Civ., ord., 05 marzo 2026, n. 4983)