In materia di scioglimento della comunione ereditaria, il contenuto di una sentenza non definitiva va individuato interpretando e integrando il dispositivo alla luce della motivazione, qualora quest’ultima esprima l’effettivo intento del Giudicante. Di conseguenza, l’inclusione formale di un bene precedentemente donato all’interno del dispositivo che individua l’asse ereditario non impedisce di accertare, attraverso l’esame della motivazione, che tale inserimento sia stato disposto al solo fine di effettuare la riunione fittizia e calcolare la quota di legittima.
Quel bene, infatti, non rientra a far parte del relictum da dividere qualora il donatario sia stato espressamente dispensato dalla collazione.
La dispensa dalla collazione, pur esonerando il donatario dall’obbligo di conferire il bene alla massa ereditaria, non esclude lo stesso dalla riunione fittizia necessaria a determinare la porzione disponibile. Pertanto, la donazione resta soggetta a eventuale riduzione se si rivela lesiva della quota di riserva spettante agli altri legittimari, fermo restando che la proprietà dei beni estranei alla comunione ereditaria derivante dalla divisione rimane intangibile. Infine, l’accertamento volto a stabilire se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria astratta oppure singoli beni determinati si configura come un apprezzamento di fatto, riservato al Giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, purché supportato da una motivazione logica e giuridicamente corretta.
(Cass. Civ., sentenza, 29 settembre 2026, n. 25932)