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NOVITA’ IN TEMA DI REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE

La Suprema Corte ha stabilito che, in sede di revisione di una sentenza di divorzio basata su un accordo a clausole non esplicitate, il Giudice deve unicamente accertare l’impatto dei fatti sopravvenuti sull’equilibrio economico degli ex coniugi, senza ricostruire ex post la natura dell’assegno alla luce di nuovi criteri giurisprudenziali.

Viene definita “sopravvenienza rilevante” solo una modifica quantitativa, e non meramente qualitativa, del patrimonio del beneficiario; di conseguenza, la vendita di un immobile già posseduto al momento del divorzio, pur se seguita da un nuovo acquisto, non costituisce di per sé un incremento patrimoniale tale da legittimare la riduzione o la revoca del contributo.

Infine, la decorrenza del nuovo importo non può mai essere anteriore alla data della domanda giudiziale: restano infatti irrilevanti gli eventi precedenti al ricorso, mentre il Giudice può fissare l’efficacia della decisione alla data della domanda stessa oppure differirla a un momento successivo in base alle risultanze dell’istruttoria.

(Cass. Civ., ord. 21 luglio 2026, n. 23622)

NOVITA’ IN TEMA DI REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE