In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sussiste un rapporto di specialità tra il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p. e quello previsto dall’art. 570 bis c.p. Ne consegue che, qualora l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori faccia loro mancare i mezzi di sussistenza, si configura esclusivamente il più grave delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p., nel quale resta assorbita la fattispecie di cui all’art. 570 bis c.p., in virtù dell’elemento specializzante costituito dalla privazione dei mezzi di sussistenza che esaurisce l’intero disvalore penale del fatto.
(Cass. Pen., sent. n. 12321, 01 aprile 2026)