In tema di donazione, la Suprema Corte ritiene che la cointestazione di un conto corrente a firma disgiunta non costituisca automaticamente una donazione, ma possa essere qualificata come donazione indiretta, solo laddove emerga la prova rigorosa di un esclusivo animus donandi. Secondo la Giurisprudenza, infatti, non è sufficiente la mera disponibilità delle somme o la consapevolezza dei prelievi effettuati dal cointestatario per presumere la liberalità, poiché l’operazione potrebbe celare finalità differenti, come un mandato di gestione o una fiducia. Per configurare il trasferimento come donativo, occorre dimostrare che la causa sia esclusivamente la generosità del disponente, escludendo rilevanza a dichiarazioni ricognitive o disposizioni testamentarie – per loro natura revocabili – e procedendo invece a una valutazione puntuale del contesto dei rapporti tra le parti e dell’oggetto specifico delle somme movimentate.
(Cass. Civ., ordinanza, 30 aprile 2026, n. 12107)