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NOVITA’ IN TEMA DI DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Secondo l’orientamento della Suprema Corte, la tutela extracontrattuale da illecito mortale impone di risarcire sia il convivente more uxorio sia il figlio neonato per la perdita del legame familiare. Per i Giudici di legittimità, la convivenza tutelabile non coincide necessariamente con la coabitazione fisica, bensì con una stabile relazione affettiva e una concreta comunanza di vita. Se emerge la stabilità del vincolo, la mutua assistenza e un costante apporto economico in vita, il partner superstite ha diritto al ristoro del danno sia morale sia patrimoniale. Parimenti, la Corte riconosce il danno non patrimoniale al figlio in tenerissima età.

Sulla base delle attuali acquisizioni scientifiche, il neonato – pur privo di strutture cognitive astratte – percepisce il genitore sul piano sensoriale ed emotivo. La privazione di tale figura cancella quindi il supporto dinamico-relazionale fondamentale per l’edificazione progressiva della propria affettività.

(Cass. Civ., ord. 20 luglio 2026, n. 23544)

NOVITA’ IN TEMA DI DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE