In materia di rapporti coniugali, secondo quanto stabilisce la Giurisprudenza di legittimità, i contributi economici versati da un coniuge durante il matrimonio (ad esempio per l’acquisto della casa cointestata o intestata all’altro coniuge) si presumono destinati ai bisogni della famiglia e sono quindi, di regola, irripetibili.
Tuttavia, è possibile ottenere un indennizzo per arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.) se chi ha pagato riesce a dimostrare che l’esborso non era una semplice contribuzione alla vita comune, ma un apporto eccezionalmente elevato e sproporzionato rispetto alle proprie capacità reddituali. In sostanza, per superare la presunzione di gratuità del dovere di contribuzione, non basta aver pagato più dell’altro, ma occorre provare che tale sacrificio economico sia stato così eccessivo da risultare privo di una giustificazione nell’ambito dei normali doveri coniugali.
(Cass. Civ., ordinanza n. 8793, 8 aprile 2026)