La Suprema Corte definisce l’assegno di divorzio come uno strumento non solo assistenziale, ma soprattutto compensativo e perequativo, il cui riconoscimento presuppone l’accertamento di uno squilibrio economico rilevante tra gli ex coniugi derivante dalle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Secondo l’orientamento di legittimità, l’assegno deve quantificare e valorizzare il sacrificio del coniuge economicamente più debole che abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali per contribuire ai bisogni della famiglia, ma opera anche in chiave perequativa quando, pur in mancanza della prova di specifiche rinunce lavorative, sia dimostrato un suo contributo significativo e preminente alla cura della casa, dei figli e alla conseguente formazione del patrimonio dell’altro partner.
In presenza di una simile dedizione esclusiva alla famiglia che abbia limitato la capacità di produrre reddito di un coniuge e favorito la progressione in carriera dell’altro, la valutazione della disparità economico-patrimoniale spetta esclusivamente al Giudice di merito: se tale accertamento fattuale risulta adeguatamente motivato, la Cassazione ribadisce che esso rimane insindacabile in sede di legittimità.
(Cass. Civ., ordinanza, 8 luglio 2026, n. 22939)