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NOVITA’ IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE

In tema di assegno divorzile, la revisione di questo non consegue automaticamente ai fatti sopravvenuti in una determinata circostanza, ma richiede un accertamento giudiziale (art. 9 l.n. 898/1970).

Le statuizioni economiche del divorzio sono infatti coperte da un giudicato rebus sic stantibus, modificabile solo in presenza di giustificati motivi sopravvenuti.

Il coniuge che chiede riduzione o revoca dell’assegno deve quindi provare fatti nuovi, concreti e rilevanti. Non basta dedurre la formazione di una nuova famiglia o la nascita di altri figli, se non ne dimostra l’effettiva incidenza sull’equilibrio patrimoniale preesistente.

Il Giudice della revisione non può rifare il giudizio sul diritto all’assegno, ma deve verificare se le sopravvenienze abbiano realmente alterato l’assetto fissato con il divorzio.

La verifica va compiuta mediante una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambi gli ex coniugi. L’eventuale autosufficienza economica del beneficiario deve emergere da redditi, patrimonio, capacità lavorativa effettiva e disponibilità di un’abitazione.

Non assume rilievo, invece, il precedente tenore di vita matrimoniale, ormai superato come parametro decisivo.

(Cass. Civ., ordinanza, 11 maggio 2026, n. 13683)

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