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NOVITA’ IN TEMA DI ASSEGNO DIVORZILE

Secondo l’orientamento consolidato della Giurisprudenza, il diritto all’assegno divorzile deve essere valutato in modo del tutto autonomo rispetto ai precedenti accordi di separazione. Anche in tal senso sono previsti trasferimenti patrimoniali a titolo gratuito, che non hanno un’efficacia liquidativa o preclusiva definitiva. Il Giudice deve infatti verificare la situazione economica degli ex coniugi “hic et nunc“, cioè al momento del divorzio, accertando se quelle passate attribuzioni siano concretamente insufficienti a garantire l’autosufficienza economica del richiedente.

La solidarietà post-coniugale si manifesta attraverso due funzioni principali, applicabili anche in modo combinato. La prima è una funzione assistenziale stretta, volta a colmare lo stato di bisogno o la mancanza di indipendenza economica. La seconda è la funzione perequativo-compensativa, che interviene quando esiste uno squilibrio economico causato dalle scelte di vita condivise durante il matrimonio. Questa componente mira a valorizzare il concreto apporto dato dal coniuge più debole alla gestione della famiglia.

Il presupposto fondamentale per attivare la tutela compensativa è il sacrificio delle proprie aspettative professionali. Se un coniuge ha rinunciato a occasioni di lavoro o di carriera per dedicarsi interamente alla cura del nucleo familiare, ha diritto a una compensazione economica. Le motivazioni che hanno spinto verso tale decisione sono irrilevanti, ciò che conta per la Legge è che la scelta sia stata concordata e accettata da entrambi i coniugi, determinando un impiego di energie endofamiliari a discapito della capacità di produrre reddito personale.

Infine, per il riconoscimento dell’assegno, l’ex coniuge deve dimostrare l’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati. Questo accertamento non richiede prove matematiche stringenti: si può fare ricorso alle presunzioni basate sulla realtà dei fatti. Elementi concreti come la lunga durata del matrimonio, una prolungata assenza dal mercato del lavoro e la conseguente difficoltà anagrafica o professionale di ricollocarsi stabilmente costituiscono elementi presuntivi sufficienti a fondare il diritto all’assegno.

(Cass. Sez., sentenza, 7 maggio 2026, n. 13152)

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