L’assegnazione della casa familiare può estendersi a un immobile pertinenziale autonomo solo se ciò risponde al prioritario interesse dei figli (minorenni o maggiorenni non autosufficienti) a preservare l’ambiente domestico, le consuetudini di vita e le relazioni sociali consolidate. Il Giudice, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., si limita soltanto a questa specifica Tutela, escludendo ogni altra ponderazione di interessi economici o personali tra i coniugi. E’ pertanto errata la decisione che assegna tale pertinenza in modo automatico (ex artt. 817 e 818 c.c.) senza aver prima accertato in concreto il reale collegamento del bene co l’habitat e il quotidiano vissuto della prole.
(Cass. Civ., ordinanza, 8 giugno 2026, n. 18556)