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NOVITA’ IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

In tema di Amministrazione di Sostegno, i rimedi esperibili avverso l’operato dell’Amministratore si distinguono in base alla natura e alla gravità della criticità lamentata, richiedendo al Giudice Tutelare una valutazione improntata al principio di proporzionalità e alla centralità del benessere del Beneficiario.

L’istanza ai sensi dell’art. 410, secondo comma, c.c., costituisce lo strumento ordinario di vigilanza e intervento correttivo, attivabile in presenza di specifici e circoscritti episodi di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza. Tale rimedio non mira a mettere in discussione l’idoneità complessiva dell’Amministratore, bensì a risolvere problematiche gestionali puntuali. In tale sede, il Giudice Tutelare interviene per impartire opportuni provvedimenti, quali chiarimenti o direttive, al fine di rettificare la gestione e ripristinare il corretto perseguimento degli interessi, dei bisogni e delle aspirazioni del Beneficiario, la cui volontà deve essere sempre tenuta in preminente considerazione.

Diversamente, l’istanza di cui all’art. 413 c.c. rappresenta un intervento di natura strutturale e straordinaria, volto alla sostituzione dell’Amministratore o alla cessazione dell’Amministrazione di Sostegno. Il presupposto per tale misura non è il singolo atto inadeguato, ma una situazione di più ampia e grave criticità che denota una generale inidoneità dell’Amministratore a svolgere il proprio incarico o il venir meno della necessità della misura stessa. Tale inidoneità può manifestarsi attraverso inadempimenti gravi e reiterati o, più in generale, attraverso la compromissione del rapporto fiduciario che deve intercorrere tra Amministratore, Beneficiario e parenti di quest’ultimo. La rottura del circuito comunicativo e la manifesta difficoltà di interazione, come evidenziato dalla Giurisprudenza di legittimità, costituiscono un riscontro oggettivo del disagio del Beneficiario e un valido fondamento per la sostituzione, poiché il benessere della persona prevale sulla mera Amministrazione dei beni.

In definitiva, la scelta tra i due strumenti dipende dalla gravità della disfunzione: l’art. 410 c.c. corregge la gestione, mentre l’art. 413 c.c. interviene sulla struttura della protezione, sostituendo la gestione o revocando la misura, in applicazione del principio di flessibilità e adeguatezza che connota l’istituto.

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