L’ordinamento italiano prevede un sistema integrato a “doppio binario” contro la violenza domestica e di genere, in cui gli strumenti civili e penali operano in modo complementare. Sul piano civile, l’art. 473 bis 40 c.p.c. introduce un rito speciale e rapido in presenza di allegazioni di abusi familiari, volto all’ottenimento degli ordini di protezione previsti dall’art. 473 bis 70 c.p.c., tra cui l’allontanamento del convivente maltrattante. Sul versante penale, l’art. 384 bis, co. 2, c.p.p. consente al Pubblico Ministero di disporre l’allontanamento d’urgenza dell’indiziato anche fuori dai casi di flagranza.
La Corte di Cassazione ha statuito che la convalida di tale misura penale richiede una verifica giurisdizionale sostanziale ed ex nunc (e non meramente formale o ex ante) sulla gravità indiziaria e sul pericolo di reiterazione, da compiersi in esito al contraddittorio e considerando anche le difese dell’indagato, a tutela dei diritti fondamentali della persona. I due binari trovano una perfetta saldatura normativa nell’art. 387 bis c.p., che punisce con la reclusione la violazione sia delle misure cautelari penali, sia degli ordini di protezione emessi dal Giudice civile, assicurando così un apparato di protezione della vittima sinergico, dissuasivo ed effettivo.
(Cass. Pen., sentenza, 30 gennaio 2025, n. 3892)