La Corte di Cassazione, in materia di rimborso delle spese straordinarie per i figli, come quelle universitarie, ha riaffermato il principio secondo il quale il rimborso è dovuto anche senza previa concertazione, purché la spesa risponda all’interesse del figlio e sia sostenibile per i genitori. Il dissenso di un genitore non può infatti tradursi in un diritto di veto su scelte formative concrete e meritevoli. Tuttavia, si evidenzia il rischio di una deriva nel concetto di best interest of the child: se interpretato come valore assoluto e “supremo”, esso rischia di imporre oneri economici insostenibili o restrizioni personali che ledono la dignità del genitore, specialmente quello no collocatario. Risulta quindi necessario un bilanciamento più equo tra le necessità dei figli e i diritti fondamentali dei genitori, superando prassi locali troppo rigide per garantire una reale bigenitorialità che sia sostenibile per l’intero nucleo familiare.
(Cass. Civ., ordinanza, 10 febbraio 2026, n. 2953)