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NOVITA’ IN MATERIA DI RECLAMO PROVVEDIMENTI IN CORSO DI CAUSA

Il consolidato orientamento giurisprudenziale chiarisce che i provvedimenti temporanei e urgenti emessi in corso di causa per regolare il diritto di visita e la frequentazione tra i figli minori, gli ascendenti e i parenti collaterali perseguono l’esclusiva finalità di preservare la stabilità delle relazioni affettive. Tali statuizioni non interferiscono con l’esercizio della responsabilità genitoriale, né riguardano l’affidamento o il collocamento di figli, materie che il Legislatore riserva espressamente al nucleo familiare primario.

Di conseguenza, queste decisioni interlocutorie restano del tutto estranee all’ambito di applicazione dell’art. 473 bis 24, co. 5, c.p.c., una norma che limita la ricorribilità in Cassazione ai soli provvedimenti provvisori capaci di incidere in modo significativo e potenzialmente irreversibile sulla responsabilità genitoriale. Poiché i nonni e i parenti collaterali non sono titolari di tale responsabilità, la loro posizione giuridica non legittima la proposizione del reclamo né del ricorso ordinario di legittimità.

Da questo assetto processuale deriva un’importante regola in materia di spese di lite. Il decreto emesso in sede di reclamo non può contenere alcuna statuizione autonoma sulle spese, la cui regolamentazione deve essere necessariamente inviata alla decisione che definirà il merito del giudizio. Qualora il Giudice d’Appello inserisca illegittimamente una condanna alle spese in questa fase endoprocedimentale, tale specifica statuizione – avendo natura decisoria e definitiva – potrà essere impugnata esclusivamente tramite ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’art. 111, co. 7, Cost.

(Cass. Civ., ord., 17 settembre 2026, n. 25471)

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