In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa. Ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge.
(Cass. Civ., ordinanza, n. 8793, 08 aprile 2026)