In tema di mezzi di prova per stabilire l’affidamento ed il collocamento di un minore, la Suprema Corte ha espresso il principio di diritto secondo il quale la registrazione fonografica di una conversazione rientra tra le riproduzioni meccaniche previste dall’art. 2712 c.c. e ha valore di prova legale solo se ricorrono due condizioni: che almeno uno dei partecipanti sia parte nel processo e che la controparte non ne contesti il contenuto in modo chiaro e specifico. Tuttavia, il disconoscimento della registrazione non può essere generico. Per privare il supporto del suo valore probatorio, la contestazione deve essere chiara, esplicita e circostanziata, indicando elementi specifici che dimostrino la non corrispondenza tra la realtà riprodotta e quella fattuale, e deve avvenire entro i termini delle preclusioni processuali (artt. 167 e 183 c.p.c.).
Di conseguenza, qualora la parte controinteressata sollevi una contestazione tempestiva e puntuale, le sole registrazioni audio/video non sono sufficienti a fondare una decisione. Risulta quindi illegittimo il provvedimento che dispone l’affidamento esclusivo basandosi esclusivamente su tali supporti disconosciuti, poiché, in assenza di altri riscontri, il pericolo per il minore non può ritenersi legalmente provato.
(Cass. Civ., ord., 5 marzo 2026, n. 4980)