L’art. 6 del D.Lgs. 230/2021 stabilisce che, in caso di disaccordo tra genitori ex coniugi, l’Assegno Unico e Universale venga attribuito al genitore affidatario. Tale norma esprime un principio generale che regola principalmente il rapporto amministrativo tra i genitori e l’ente pagatore, senza tuttavia vincolare l’autorità giudiziaria. Il Giudice della separazione o del divorzio, difatti, nell’esporre le disposizioni sull’affidamento dei figli minori, ben può decidere di ripartire la misura in pari tra i titolari della responsabilità genitoriale in regime di affido condiviso, salvo diverso accordo tra le parti.
Tuttavia, la natura stessa dell’assegno impone una riflessione legata alla sua reale finalità assistenziale. Sotto questo profilo, appare preminente e più corretto attribuire l’intero sussidio al genitore collocatario del minore. E’ quest’ultimo, infatti, a convivere stabilmente con il figlio e a farsi carico dei suoi bisogni materiali e delle sue esigenze quotidiane immediate, agendo sulla base di un mandato ex lege, seppur tacito, volto a impiegare l’intera somma nell’esclusivo interesse della prole.
(Cass. sez., ordinanza, 27 maggio 2026, n. 16632)