In tema di Amministrazione di Sostegno, la Suprema Corte è costante nell’affermare che questa può essere disposta nell’interesse del Beneficiario quando esista un’esigenza concreta e attuale di Tutela, riferita sia alla persona sia al suo patrimonio. Tale misura è applicabile anche nei casi in cui ricorrano i presupposti per l’interdizione o l’inabilitazione, compresa l’ipotesi della prodigalità.
La prodigalità, infatti, si configura come un comportamento abituale caratterizzato da uno spendere, donare o rischiare in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alle proprie condizioni economiche e al valore oggettivo del denaro. essa costituisce autonoma causa di inabilitazione ai sensi dell’art. 415, comma 2, c.c., anche quando non derivi da una specifica malattia o infermità mentale. Può dunque manifestarsi attraverso scelte lucide e consapevoli, espressione di libertà individuale, purché riconducibili a motivazioni futili.
Tuttavia, la prodigalità non coincide necessariamente con una patologia psichica o psichiatrica. Non richiede, infatti, l’accertamento medico di un’alterazione delle facoltà mentali, ma può essere desunta da comportamenti concreti che espongano il soggetto al rischio effettivo di cadere in stato di bisogno o indigenza. In questo senso, l’intervento dell’Amministrazione di Sostegno si giustifica come strumento di protezione mirato e proporzionato alla situazione reale del Beneficiario.
(Cass. Civ., ordinanza, 13 marzo 2026, n. 5763)