L’affidamento familiare e la dichiarazione di adottabilità si distinguono per la natura della mancanza di un ambiente idoneo per il minore, considerata temporanea nel primo caso e insuperabile nel secondo.
Per questa ragione, il provvedimento di affidamento deve specificare una durata prevedibile e le eventuali proroghe non possono essere indeterminate, poiché un vuoto familiare irreversibile configura lo stato di abbandono che richiede l’adozione. Il Giudice ha pertanto fisserà un termine temporale circoscritto, motiverà le proroghe e verificherà la cessazione della difficoltà della famiglia d’origine. Qualora il recupero fallisca, il Giudice provvederà con l’ascolto del minore e solleciterà le Tutele definitive.
Infine, le misure limitative o ablative della responsabilità genitoriale sono ammissibili esclusivamente davanti a gravi e precisi elementi fattuali che dimostrino un reale e certo pregiudizio per il figlio, escludendo valutazioni sommarie o prive di riscontri concreti.
(Cass. Civ., ord., 22 luglio 2026, n. 23759)