Ai fini della dichiarazione di adottabilità, il Giudice di merito deve accertare la sussistenza di uno stato di abbandono che sia reale, attuale e non rimediabile. Sebbene per la sospensione della responsabilità genitoriale (ex art. 333 c.c.) sia sufficiente un pregiudizio anche solo potenziale o una situazione di pericolo, l’apertura del procedimento di adottabilità richiede un rigore probatorio superiore: occorre dimostrare comportamenti gravissimi e reiterati, indicativi di un’incapacità genitoriale concreta e non recuperabile.
Tale valutazione deve basarsi su elementi di fatto attuali, verificando l’infruttuosità di ogni misura di sostegno e assistenza predisposta per recuperare il ruolo del genitore, nonché l’assenza di parenti idonei.
Essendo l’adottabilità una misura di extrema ratio, essa non può essere pronunciata in mancanza di episodi specifici e circostanziati che attestino l’inadeguatezza del nucleo familiare. In tal senso, la lacuna probatoria sull’attuale capacità genitoriale non può essere colmata dalla mera disposizione di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, poiché quest’ultima deve intervenire semmai per verificare l’esito di percorsi di sostegno già attuati, e non per supplire alla carenza di indicatori concreti di abbandono.
(Cass. Civ., ordinanza, 18 marzo 2026, n. 6431)