IMPORTANTI NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI
La Giurisprudenza attraverso due sentenze della Corte Costituzionale n. 144/2019, n.114/2019 e una sentenza della Cassazione Civile n. 9199/2019 ha apportato delle importanti novità.
Il potere dell’amministratore di sostegno di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita va conferito appositamente dal giudice tutelare
Corte-Costituzionale-13.06.2019-n.-144.pdf
Il conferimento all’amministratore di sostegno della rappresentanza esclusiva in ambito sanitario non reca con sé, anche e necessariamente, il potere di rifiutare i trattamenti sanitari necessari al mantenimento in vita: spetta al giudice tutelare attribuirglielo in occasione della nomina, laddove in concreto già ne ricorra l’esigenza, o successivamente, allorché il decorso della patologia del beneficiario lo richieda. Respinta la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 3, commi 4 e 5, l. n. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), nella parte in cui stabilisce che l’amministratore di sostegno che abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), possa rifiutare, senza l’autorizzazione del giudice tutelare, le cure necessarie al mantenimento in vita dell’amministrato.
Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare salvo che il giudice tutelare decida di limitarla
Corte-Costituzionale-10.05.2019-n.-114.pdf
Il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d’ufficio, ritenga di limitarla – nel provvedimento di apertura dell’amministrazione di sostegno o in occasione di una sua successiva revisione – tramite l’estensione, con esplicita clausola ai sensi dell’ art. 411, comma 4, primo periodo, c.c. , del divieto previsto per l’interdetto e l’inabilitato dall’ art. 774, comma 1, primo periodo, c.c.
Sulle condizioni che identificano un minore straniero non accompagnato e sulla competenza giuridica
Cassazione-civile-sez.-VI-03.04.2019-n.-9199.pdf
Ai sensi dell’ art. 2 della l. n. 47 del 2017 si qualifica come “minore straniero non accompagnato”, ai fini dell’applicazione degli istituti di tutela apprestati dall’ordinamento, il minore che, non solo sia privo di assistenza materiale, ma che sia anche privo di soggetti che ne abbiano la rappresentanza legale in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l’interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario. Ne consegue che è competente il Tribunale per i Minorenni e non il Tribunale Ordinario in funzione di giudice tutelare all’apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento.