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Il fondo patrimoniale non impedisce il pignoramento dei beni in esso contenuti.

Il disposto dell’art. 170 c.c., prevede che è onere di colui che vuol far valere l’impignorabilità dimostrare, sia che i debiti per cui si procede in esecuzione erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sia che i creditori procedenti erano a conoscenza di tali circostanze. Se ne deduce che l’avere costituito un fondo patrimoniale non impedisce, di per se, lo svolgimento dell’azione esecutiva ma che i coniugi ovvero i figli, possono far valere l’impignorabilità mediante opposizione all’esecuzione dimostrando che i crediti oggetto del pignoramento sono insorti per esigenze estranee alle necessità della famiglia.

Il fondo patrimoniale non impedisce il pignoramento dei beni in esso contenuti.