In materia di Patrocinio a spese dello Stato, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nei giudizi di scioglimento della comunione, l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato è valida per le spese di difesa soggette al principio della soccombenza (non imputabili alla massa ereditaria).
In tale contesto, la revoca del beneficio per colpa grave o dolo (ex art. 136, comma 2, D.P.R. 115/2002) non può scattare automaticamente a seguito del rigetto di un appello incidentale. La Suprema Corte ha infatti stabilito i seguenti principi:
– valutazione globale: il Giudice non può limitarsi a constatare l’infondatezza di una singola istanza, ma deve valutare l’intera condotta processuale. Se la parte ha resistito con successo all’impugnazione principale della controparte, tale aspetto non può essere ignorato.
– dolo o colpa grave: la revoca richiede un’espressa e motivata verifica della malafede o della grave negligenza. La semplice infondatezza o genericità dei motivi di appello non equivalgono di per sé a un abuso del diritto al patrocinio.
– interpretazione restrittiva: l’art. 130 bis, che nega il compenso in caso di impugnazione inammissibile, non si applica per analogia ai casi di semplice rigetto nel merito, trattandosi di norma eccezionale.