In materia di risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione della direttiva 2004/80/CE, questo deve essere quantificato escludendo gli elementi propri del danno da reato. La liquidazione va, invece, circoscritta alle perdite supplementari effettivamente provate, riconducibili esclusivamente al mancato godimento tempestivo dei benefici economici previsti dalla norma europea.
(Cass. Civ., Sez. III, ord., 05 marzo 2026, n. 5004)