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NOVITA’ IN TEMA DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE

In tema di sottrazione internazionale di minori, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che il presupposto oggettivo per configurare un’illecita sottrazione internazionale non è la mera nazionalità o il luogo di nascita, bensì la residenza abituale del minore al momento del trasferimento. Quest’ultima va intesa come un concetto fattuale, identificabile nel luogo in cui il bambino – specialmente se in tenerissima età – risulta stabilmente inserito in un ambiente familiare e sociale coeso.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda di rimpatrio presentata da un padre verso la Francia, rilevando come la permanenza della neonata nello Stato estero fosse stata troppo breve per determinarne un radicamento effettivo. Per i minori di pochi mesi, infatti, la residenza abituale del minore tende a coincidere con quella del genitore di riferimento: se quest’ultimo non ha maturato legami lavorativi e relazionali durevoli nel Paese straniero, preferendo il rientro e l’integrazione nel contesto d’origine, viene a mancare il requisito della stabilità necessario affinché scattino le Tutele previste dalla Convenzione dell’Aja del 1980. Pertanto, in assenza di un centro di interesse consolidato nello Stato di provenienza, il trattamento del minore in Italia non può essere qualificato come illecita sottrazione internazionale, indipendentemente dal mancato consenso dell’altro genitore.

(Cass. Civ., Sez. I, sentenza, 5 febbraio 2026, n. 2416)

NOVITA’ IN TEMA DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORE