In tema di minori e di affidamento, la Corte di Cassazione ha delineato con precisione il riparto di attribuzioni tra il Tribunale per i Minorenni e il Giudice Tutelare, distinguendo tra la fase decisionale e quella attuativa. Il principio espresso chiarisce che, nel momento in cui il Tribunale per i Minorenni definisce il regime di affidamento etero-familiare con un provvedimento definitivo e dispone l’archiviazione del fascicolo, la funzione di controllo passa integralmente al Giudice Tutelare presso il Tribunale ordinario.
Quest’ultimo, quindi, viene incaricato di monitorare costantemente l’operato dei Servizi Sociali e la concreta esecuzione delle modalità di incontro tra genitori e figli, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis della Legge n. 184 del 1983. Tale ruolo di prossimità mira a garantire l’effettività del diritto alla bigenitorialità e il corretto svolgimento del progetto di riavvicinamento, restando estraneo a valutazioni di merito sulla legittimità della misura stessa.
Parallelamente, al Tribunale per i Minorenni rimane riservata la funzione di cognizione, ovvero il potere esclusivo di modificare, revocare o integrare le statuizioni adottate qualora sopravvengano mutamenti sostanziali nelle condizioni del minore o dei genitori. La pronuncia della Suprema Corte, originata da un conflitto di competenza sollevato a Palermo, sancisce dunque l’obbligo per il Giudice Tutelare di attivare un fascicolo di vigilanza operativa qualora il procedimento principale risulti archiviato, impedendo vuoti di Tutela Giurisprudenziale nella fase esecutiva del decreto.
(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 febbraio 2026, n. 3489)