Lo stato di abbandono, presupposto per l’adottabilità, sussiste quando manchi in modo non transitorio l’assistenza morale e materiale, a prescindere da una colpa specifica dei genitori. Anche un genitore animato da sincero affetto può essere dichiarato inidoneo se patologie fisiche o psichiche gravi ne compromettono la capacità educativa, causando danni irreversibili al minore. Tuttavia, il Giudice non può disporre l’interruzione totale dei contatti basandosi solo su difficoltà temporanee o sulla mancata accettazione dell’adozione da parte del genitore. Prima di recidere definitivamente il legame, è necessario accertare con rigore che tale distacco sia l’unica strada possibile per il benessere del minore.
(Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 29 gennaio 2026, n. 1984)