In tema di ripartizione delle spese straordinarie e la necessità o meno dell’assenso preventivo dell’altro genitore, la Suprema Corte ha stabilito che un corso di lingua straniera per un figlio minorenne, inteso come integrazione dell’educazione scolastica e finalizzato a prepararlo meglio per gli studi universitari e il futuro lavorativo, rientra nelle spese straordinarie. La Suprema Corte ha stabilito, inoltre, che, in assenza di un preventivo accordo tra i genitori, il genitore collocatario non è tenuto a richiedere l’assenso preventivo per tutte le spese sostanzialmente prevedibili e rientranti nell’ordinario interesse dei figli. Ciò significa che, per determinate tipologie di spese straordinarie che sono considerate normali e prevedibili, l’omessa informazione o il mancato assenso preventivo dell’altro genitore non fa venir meno automaticamente il diritto del genitore che le ha anticipate a ottenere il rimborso della quota di spettanza dell’altro. In caso di disaccordo o di spese anticipate senza previo consenso, spetta al giudice valutare la preminente del minore e al tenore di vita della famiglia, nonché se la stessa fosse sostanzialmente certa nel suo ordinario e prevedibile ripetersi. L’ordinanza tende a bilanciare l’autonomia decisionale del genitore collocatario nella gestione ordinaria degli interessi dei figli con la necessità di trasparenza e condivisione con l’altro genitore, specialmente per spese di maggiore entità o non rientranti nella routine prevedibile. Tuttavia, riconosce che non ogni spesa straordinaria richiede un preventivo e formale assenso, soprattutto se si tratta di attività che rientrano nella normale crescita ed educazione dei figli.