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L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PER INFEDELTÀ NON PROVATA MA RESA PUBBLICA

Nella separazione, l’addebito può essere accertato e dichiarato solo in sede di separazione giudiziale. Questa, a differenza di quella consensuale, si svolge innanzi all’autorità giudiziaria e viene dichiarata con sentenza. Per la rilevazione dell’addebito è sempre necessaria la domanda di uno o di entrambi i coniugi, qualora uno di essi o entrambi abbiano interesse ad attribuire la rottura del vincolo coniugale al comportamento dell’altro. In particolare, la recente giurisprudenza ha affermato che sono rilevanti anche meri sospetti di infedeltà, anche qualora di fatto non si configuri un vero e proprio tradimento, se determinano l’offesa all’onore ed alla dignità dell’altro coniuge per il tramite della diffusione della notizia. Come infatti affermato in una recentissima ordinanza della Suprema Corte, “la relazione con estranei che dia luogo a plausibili sospetti d’infedeltà rende addebitabile la separazione, quando comporti offesa alla dignità ed all’onore del coniuge, anche se non si sostanzi in adulterio(Corte di Cassazione, ordinanza 1136/20). Pertanto, la parte ricorrente non sarà tenuta a dimostrare l’effettivo tradimento, ma solo che la notizia del rapporto extraconiugale sia nota alla collettività, comportando un pregiudizio per la propria reputazione e dignità.

L’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE PER INFEDELTÀ NON PROVATA MA RESA PUBBLICA