Ultime sentenze Milano

Ultime sentenze

Di seguito vengono riportate sentenze importanti nell’ambito del diritto di famiglia.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 7 settembre 2025, n. 24725: responsabilità genitoriale e protezione dei minori.

In tema di responsabilità genitoriale, il Giudice è tenuto ad emettere i provvedimenti necessari ai sensi dell’art. 333 c.c. La valutazione di tali misure deve includere l’esigenza di prevenire qualsiasi ulteriore vittimizzazione per il minore. La convenzione di Istanbul, ratificata anche dall’Italia con la legge n. 77 del 2013, obbliga gli Stati a prendere provvedimenti, sia a livello legislativo che non, per assicurare che la determinazione dei diritti di custodia dei figli non comprometta in alcun modo la sicurezza e i diritti della vittima o dei minori coinvolti. Il principio fondamentale stabilito dalla Giurisprudenza è che l’omissione di una valutazione delle accuse di violenza domestica e violenza assistita costituisce un errore rilevante. Tali circostanze, infatti, giustificano pienamente la sospensione, la limitazione o la messa in sicurezza degli incontri tra il genitore ed il minore. Anche la violenza assistita è considerata grave, poiché danneggia il minore e non può essere ignorata nel momento della decisione della responsabilità genitoriale.

Cass. Civ., Sez. III, ordinanza, 2 settembre 2025, n. 24409: mancata trascrizione del matrimonio concordatario.

In tema di convivenza trascrizione del matrimonio concordatario, la Corte di Cassazione stabilisce che non spetta alcun risarcimento del danno per la mancata trascrizione tardiva di un matrimonio concordatario, qualora questa sia dovuta al rifiuto di uno dei coniugi. La Suprema Corte ha ribadito che la trascrizione tardiva di un matrimonio concordatario, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 847 del 1929 e dell’art. 8 del Concordato del 18 febbraio 1984, ha natura costitutiva e richiede il consenso di entrambe le parti. La mancata trascrizione non è un atto illecito del sacerdote celebrante, ma piuttosto un adempimento burocratico che presuppone la volontà congiunta degli sposi. La decisione della Suprema Corte risiede nel riconoscimento che il rifiuto di uno dei coniugi a prestare il consenso per la trascrizione tardiva non costituisce, di per sé, un comportamento antigiuridico o una fonte di responsabilità extracontrattuale. Non si tratta di un inadempimento a un obbligo, ma dell’esercizio di una libertà e di un diritto, quello di non volere che un atto di natura religiosa produca effetti civili. La Suprema Corte ha perciò escluso la possibilità di configurare un danno risarcibile per la mancata trascrizione, in quanto non esiste un diritto soggettivo assoluto alla trascrizione tardiva che possa essere leso dal rifiuto dell’altro coniuge. Il danno, per essere risarcibile, deve derivare da una condotta illecita, e il rifiuto in questione non può essere qualificato come tale.

Cass. Civ., Sez. III, sentenza, 4 agosto 2025, n. 22522: rimborso spese straordinarie per i figli.

In tema di ripartizione delle spese straordinarie e la necessità o meno dell’assenso preventivo, la convenzione di separazione omologata dal Tribunale, che stabilisce il pagamento pro quota delle spese sostenute per i figli, costituisce un titolo esecutivo valido. Tuttavia, la sua efficacia non è automatica e dipende dalla natura delle spese. Per le spese che richiedono un accordo preventivo tra i genitori, la richiesta di rimborso è valida solo se tale accordo è stato effettivamente raggiunto. Per le spese ordinarie, come quelle mediche e scolastiche, che non necessitano di un’intesa preliminare, il genitore che le ha anticipate deve comunque fornire una prova documentale dell’esborso, non essendo sufficiente una semplice elencazione. L’orientamento giurisprudenziale che richiede una documentazione rigorosa delle spese e non semplice elencazione va preferito per garantire il pieno rispetto delle decisioni del Giudice e contribuisce a ridurre il contenzioso, rendendo il processo più efficiente e ragionevole. Inoltre, assicura una maggiore coerenza, dato che al momento della decisione iniziale gli importi delle spese future sono ancora indefiniti. Infine, questo approccio tutela il debitore, offrendogli la possibilità di conoscere con precisione la natura e l’esatta entità degli importi richiesti. La documentazione relativa alle spese non deve essere necessariamente inserita nel precetto, ma può essere semplicemente allegata o indicata come consultabile dalla controparte. Questo è valido a meno che il provvedimento di separazione non indichi diversamente. Se queste condizioni non vengono rispettate, il precetto può essere considerato nullo o inefficace a causa della sua genericità, indeterminatezza o del mancato rispetto delle condizioni concordate. Di conseguenza, l’opposizione all’esecuzione risulterebbe fondata.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 21 luglio 2025, n. 20415: accordi prematrimoniali.

In tema di accordi prematrimoniali, la Corte di Cassazione ha affermato che i patti patrimoniali stipulati tra marito e moglie, anche prima della separazione, sono validi se condizionati all’evento della separazione stessa. I coniugi possono accordarsi già durante il matrimonio su come regolare gli aspetti patrimoniali in caso di una futura crisi coniugale. Tali accordi vengono qualificati come contratti atipici, ossia accordi che non rientrano in una tipologia contrattuale specifica prevista dalla legge, ma che sono comunque ammessi, purché leciti. La condizione che rende operativo l’accordo è la separazione, che non è vista come la causa dell’accordo stesso, ma come un evento che ne scatena l’efficacia. È però fondamentale che questi accordi non vadano ad incidere su diritti indisponibili (diritti dei figli minori o assegno divorzile) e che siano equi e proporzionati. La Suprema Corte si esprime, quindi, su una maggiore libertà dei coniugi nel gestire preventivamente le conseguenze economiche di un’eventuale separazione, purché le pattuizioni siano equilibrate e rispettino i diritti fondamentali.

Cass. Civ., Sez. I, sentenza, 18 luglio 2025, n. 20132: quota di TFR dell’altro coniuge.

In materia di TFR, la Corte di Cassazione stabilisce che l’ex coniuge non ha diritto a una quota del TFR se questo è stato conferito in un fondo di previdenza complementare prima che fosse proposta la domanda di divorzio, poiché viene mutata la sua natura giuridica. L’atto di conferimento del TFR al fondo pensione, se eseguito prima della proposizione della domanda di divorzio, è un atto legittimo e consentito dall’ordinamento, e non può essere considerato un comportamento elusivo o abusivo finalizzato a sottrarre il capitale al coniuge. Il diritto dell’ex coniuge sulla quota del TFR sorge solo se l’indennità è ancora nella disponibilità dell’obbligato al momento della domanda di divorzio. Pur escludendo il diritto alla quota del TFR, la sentenza ha specificato che le prestazioni di previdenza complementare percepite dall’ex coniuge possono essere considerate dal giudice ai fini della quantificazione o della modifica dell’assegno divorzile. In questo modo, l’incremento patrimoniale derivante dal fondo pensione può essere valutato per riequilibrare la situazione economica delle parti.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 16 luglio 2025, n. 19670: assegno divorzile.

In materia di assegno divorzile, la Corte di Cassazione ha rafforzato la natura perequativo-compensativa dello stesso. La Suprema Corte ribadisce che l’assegno non deve servire unicamente a fini assistenziali, ma deve anche riequilibrare la situazione economica tra gli ex coniugi. Questo significa che il Giudice è tenuto a valutare attentamente i contributi personali e patrimoniali dati da ciascuno alla vita familiare. Vengono valorizzati anche i sacrifici professionali di uno dei coniugi, come la rinuncia a una carriera per dedicarsi alla cura della famiglia. L’obiettivo è correggere le disparità che nascono dalle dinamiche della vita matrimoniale. In presenza di un’accertata disparità economica tra gli ex coniugi, è fondamentale verificare se tale squilibrio derivi principalmente dalle scelte fatte durante il matrimonio sulla gestione della vita familiare, dalla definizione dei ruoli e dai sacrifici che queste scelte hanno comportato per le rispettive carriere lavorative. Questa valutazione è necessaria non solo quando il coniuge più debole ha rinunciato alla carriera per un accordo esplicito, ma anche quando la scelta è stata tacita, cioè il risultato di una gestione comune della vita familiare. Si tiene conto del contributo del coniuge richiedente alla formazione del patrimonio familiare, anche attraverso il risparmio.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 25 giugno 2025, n. 17017: corso di inglese per i figli.

In tema di ripartizione delle spese straordinarie e la necessità o meno dell’assenso preventivo dell’altro genitore, la Suprema Corte ha stabilito che un corso di lingua straniera per un figlio minorenne, inteso come integrazione dell’educazione scolastica e finalizzato a prepararlo meglio per gli studi universitari e il futuro lavorativo, rientra nelle spese straordinarie. La Suprema Corte ha stabilito, inoltre, che, in assenza di un preventivo accordo tra i genitori, il genitore collocatario non è tenuto a richiedere l’assenso preventivo per tutte le spese sostanzialmente prevedibili e rientranti nell’ordinario interesse dei figli. Ciò significa che, per determinate tipologie di spese straordinarie che sono considerate normali e prevedibili, l’omessa informazione o il mancato assenso preventivo dell’altro genitore non fa venir meno automaticamente il diritto del genitore che le ha anticipate a ottenere il rimborso della quota di spettanza dell’altro. In caso di disaccordo o di spese anticipate senza previo consenso, spetta al giudice valutare la preminente del minore e al tenore di vita della famiglia, nonché se la stessa fosse sostanzialmente certa nel suo ordinario e prevedibile ripetersi. L’ordinanza tende a bilanciare l’autonomia decisionale del genitore collocatario nella gestione ordinaria degli interessi dei figli con la necessità di trasparenza e condivisione con l’altro genitore, specialmente per spese di maggiore entità o non rientranti nella routine prevedibile. Tuttavia, riconosce che non ogni spesa straordinaria richiede un preventivo e formale assenso, soprattutto se si tratta di attività che rientrano nella normale crescita ed educazione dei figli.

Cass. Civ., Sez. III, sentenza, 30 aprile 2025, n. 11337: Convivenza more uxorio.

In tema di convivenza more uxorio, la Corte di Cassazione ha stabilito che le somme versate da un convivente more uxorio per il pagamento delle rate del mutuo dell’abitazione comune, se proporzionate alle condizioni economiche e sociali del soggetto che le ha sostenute, costituiscono adempimento di obbligazioni naturali e non sono quindi soggette a restituzione. Durante la convivenza, uno degli stessi, unico
percettore di reddito, che aveva provveduto integralmente al pagamento del mutuo relativo all’abitazione comune, la Corte ha precisato che tali esborsi, compiuti nell’ambito di un rapporto affettivo stabile, rientrano nel concetto di obbligazioni naturali ai sensi dell’art. 2034, comma 1, c. c., e pertanto non possono essere oggetto di azione restitutoria, salvo esistenza di un evidente e ingiustificato squilibrio tra le prestazioni dei conviventi. Solo in presenza di un arricchimento senza causa, disciplinato dall’art. 2041 c. c., può configurarsi un’eventuale obbligazione restitutoria.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 15 aprile 2025, n. 9887: L’assegno divorzile deve garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari.

In tema di assegno divorzile, la Corte di Cassazione sottolinea che la sua attribuzione deve basarsi su una valutazione complessiva dell’intera storia coniugale e familiare. In particolare, la Corte evidenzia che l’assegno divorzile, in quanto istituto a funzione composita (assistenziale, compensativa), deve essere attribuito e quantificato applicando congiuntamente i parametri indicati nell’art. 5, comma 6, prima parte, della legge n. 898/1970. Tali parametri includono, tra l’altro, la durata del matrimonio, le condizioni economiche dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, nonché il reddito di entrambi. La Corte sottolinea che è necessario considerare l’intero percorso coniugale, valutando l’apporto fornito dal coniuge economicamente più debole in ogni ambito di rilevanza, e formulare una prognosi futura che tenga conto delle prospettive economiche e lavorative di entrambi gli ex coniugi.

Cass. Civ., Sez. I, sentenza, 8 aprile 2025, n. 9216: Inserimento dell’espressione “genitore” in luogo di “madre/padre”.

In tema di carta d’identità elettronica, la Corte di Cassazione ha stabilito che sulla carta d’identità elettronica dei minori deve essere utilizzata la dicitura “genitore” in luogo di “padre” e “madre”, al fine di garantire il rispetto delle diverse realtà familiari, comprese quelle omogenitoriali. La Corte sottolinea che l’adozione in casi particolari, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), della legge n. 184/1983, produce effetti pieni, inclusa la creazione di relazioni parentali con i familiari dell’adottante. Pertanto, ha ritenuto discriminatorio e lesivo dei diritti del minore imporre un modello familiare non corrispondente alla sua realtà. L’indicazione di “genitore” garantisce una rappresentazione adeguata della sua situazione familiare e tutela il diritto all’identità personale.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 30 marzo 2025, n. 8369: Disaccordo tra i genitori sull’aggiunta del cognome materno a quello paterno.

In tema di disaccordo tra i genitori sull’aggiunta del cognome materno a quello paterno, la Corte di Cassazione ha stabilito che la competenza a decidere spetta al Giudice Ordinario, trattandosi di una controversia inerente all’esercizio della responsabilità genitoriale e all’interesse del minore, ai sensi degli artt. 316, commi 2 e 3, e 337-ter, comma 3, c. c. Il principio si fonda anche sulla sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, che riconosce il cognome come elemento fondamentale dell’identità personale, tutelato dagli artt. 2 e 22 della Costituzione. È inoltre chiarito che il giudice, pur potendo valutare la conformità dell’aggiunta del cognome materno all’interesse del minore, non può disporre direttamente la modifica dell’atto di nascita, ma deve autorizzare il genitore a presentare istanza al Prefetto, ai sensi dell’art. 89 del D. P. R. n. 396/2000.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 30 marzo 2025, n. 8375: Spettanza al titolare dell’assegno divorzile di una quota del trattamento di fine rapporto dell’ex coniuge.

In tema di assegno divorzile e quota del trattamento di fine rapporto (TFR) dell’ex coniuge, quando quest’ultimo abbia destinato tale somma a un fondo di previdenza complementare, la Corte ha ritenuto la questione di particolare rilevanza e ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, coinvolgendo la Procura Generale e le parti, per approfondire se, in tali circostanze, il diritto alla quota del TFR previsto dall’art. 12-bis della legge n. 898/1970 sia ancora applicabile. La decisione mira a chiarire se la destinazione del TFR a forme di previdenza complementare possa
incidere sul diritto dell’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile a riceverne una quota.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 21 febbraio 2025, n. 4595: Ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano.

In tema di minori, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano costituisce un diritto personalissimo, fondato sull’art. 12 della Convenzione di New York del 1989, ratificata con legge n. 176/1991, e sull’art. 315-bis c. c., e non un semplice atto istruttorio. Ai sensi dell’art. 476-bis.4 c. p. c., come modificato dalla legge n. 206/2021 dalla Riforma Cartabia, il giudice è tenuto ad ascoltare il minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento. Tuttavia, per i minori infradodicenni, l’ascolto è obbligatorio solo se vi è un’istanza di parte specifica che indichi con chiarezza i temi da approfondire; in assenza di tale richiesta, il giudice non è tenuto a motivare l’omissione dell’ascolto. La Corte ha inoltre chiarito che l’ascolto diretto da parte del Giudice non può essere surrogato da una consulenza tecnica d’ufficio, poiché solo il primo garantisce al minore un’effettiva partecipazione al processo. Infine, ha affermato che una diagnosi psicologica o psichiatrica non può di per sé costituire presunzione di inadeguatezza genitoriale, essendo necessario valutare i fatti e i comportamenti concreti nel contesto relazionale.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 10 febbraio 2025, n. 3354: Assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi.

In tema di assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi, la Corte ha stabilito che il diritto al mantenimento non è automatico, ma richiede una concreta e attiva ricerca di lavoro da parte del coniuge richiedente. Il coniuge separato che richiede l’assegno di mantenimento deve dimostrare di aver cercato un’occupazione lavorativa, al fine di provare l’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per il proprio sostentamento. La mancanza di tale prova può comportare il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento. Questa ordinanza ribadisce l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto al mantenimento è subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per il proprio sostentamento.

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza, 21 gennaio 2025, n. 1486: Affidamento e collocamento dei figli.

La Suprema Corte ha stabilito che le decisioni relative all’affidamento e al collocamento dei figli devono basarsi su una valutazione concreta della specifica realtà familiare, evitando automatismi o presunzioni basate sull’età del minore. In particolare, il Giudice deve adottare la soluzione che, in concreto, consenta la migliore realizzazione dell’interesse del minore, garantendo un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Non è legittimo limitare significativamente la frequentazione di uno dei genitori basandosi esclusivamente su criteri astratti, come la presunta maggiore idoneità della madre all’accudimento nei primi anni di vita del bambino. Eventuali limitazioni alla relazione genitore-figlio devono essere supportate da ragioni concrete e specifiche, mai da presunzioni o automatismi.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 13 dicembre 2024, n. 32365: Affidamento dei figli minori nel contesto di separazione o divorzio.

In tema di affidamento dei figli minori nel contesto di separazione o divorzio, la Suprema Corte ha ribadito il principio della bigenitorialità, sottolineando che l’affidamento dei figli minori deve garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario all’interesse del minore. In particolare, la decisione si concentra sull’importanza di valutare attentamente le esigenze affettive, educative e di crescita del minore, privilegiando soluzioni che favoriscano la presenza attiva di entrambi i genitori nella vita del figlio.

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza, 22 novembre 2024, n. 30179: Mantenimento dei figli minorenni non economicamente autosufficienti e la legittimazione del genitore a richiedere l’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte, in materia di mantenimento dei figli minorenni non economicamente autosufficienti, ha stabilito che il genitore ha legittimazione iure proprio a richiedere l’aumento dell’assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, anche se il figlio si è allontanato dalla casa genitoriale per motivi di studio, purché la casa genitoriale rimanga un punto di riferimento stabile al quale il figlio fa sistematicamente ritorno e purché il genitore richiedente provveda materialmente alle esigenze del figlio,
anticipando ogni esborso necessario per il suo sostentamento presso la sede di studio. Inoltre, ha sottolineato che non è determinante la prevalenza temporale della presenza del figlio presso l’abitazione del genitore, ma piuttosto se tale casa costituisca un punto di riferimento stabile e se il genitore sia la figura di riferimento per il sostentamento del figlio. 

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza, 9 settembre 2024, n. 34032: La violazione degli obblighi di assistenza familiare e la impossibilità incolpevole dell’obbligato.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’impossibilità assoluta dell’obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570-bis c.p., che esclude il dolo, non può essere assimilata all’indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto e ferma restando la prevalenza dell’interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. Il summenzionato articolo, fornisce tutela penale all’inadempimento dell’obbligo di natura economica imposto dal giudice, e ciò a prescindere dalla condizione di bisogno e, ovviamente, dall’entità della somma dovuta.

Cass. Civ., ordinanza, 7 agosto 2024, n. 22294: Ammesso l’’addebito della separazione anche per un solo episodio di violenza.

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona;
le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse-, non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore. Ai fini dell’adozione delle relative pronunce, il giudice è esonerato dal dovere di comparare con esse il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.

Cass., sez. I civ. 5 agosto 2024 n. 22083: La frequentazione paritaria padre-figlio ha natura solo tendenziale.

In tema di affidamento condiviso, la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio che si accompagna a tale regime, nella tutela dell’interesse morale e materiale del secondo, ha natura tendenziale ben potendo il Giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.

Cass. Civ., ordinanza, 11 luglio 2024, n.19069: In caso di affidamento condiviso c’è divieto al pernottamento con il padre se il figlio ha meno di tre anni.

L’esercizio della bigenitorialità per tempi paritetici e l’estensione dei pernotti presso l’abitazione del genitore non stabilmente convivente, possono non risultare conciliabili con la tenera età del figlio. In tali ipotesi, il regime di affidamento condiviso fissato dal giudice di merito deve prediligere l’interesse del minore, assicurando in ogni caso al genitore non stabilmente convivente la visita e il pernotto con il figlio.

Cass. Civ., ordinanza, 8 luglio 2024, n. 18506: L’incidenza delle scelte professionali svolte durante la vita familiare sulla valutazione dell’assegno di mantenimento.

Secondo la Corte, l’assegno divorzile ha natura non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, il contributo fornito da un coniuge alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro, anche attraverso la rinuncia a proprie prospettive professionali, deve essere valorizzato ai fini della determinazione dell’assegno divorzile.

Ciò implica che le rinunce professionali effettuate da un coniuge in favore del benessere familiare devono essere valorizzate nella determinazione dell’assegno divorzile.

Cass. Pen., sezione VI, sentenza, 5 giugno 2024, n. 22806: Violazione degli obblighi di assistenza familiare e applicabilità dell’art. 131-bis c.p.

La Corte di cassazione stabilisce i presupposti in presenza dei quali può essere applicata la causa di esclusione della punibilità per tenuità del fatto al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. In primo luogo, condizione applicativa è che l’omessa corresponsione del contributo al mantenimento abbia avuto carattere di mera occasionalità. In secondo luogo, laddove, di contro, la condotta illecita si sia protratta nel tempo sostanziandosi in reiterate omissioni nel versamento del contributo al mantenimento, essendo l’abitualità del comportamento ostativa al riconoscimento del beneficio e irrilevante la particolare tenuità di ogni singola azione od omissione, la causa di non punibilità in questione non potrà trovare applicazione.

Cass. civ., sez. II, ordinanza, 16 maggio 2024, n. 13570: Contrasto tra genitori separati nella scelta della scuola: prevale l’interesse del minore.
In caso di disaccordo tra i genitori sulla scelta della scuola del figlio, pubblica o privata religiosa, la laicità dello Stato non può trasformarsi in un principio superiore rispetto a tutti gli altri al punto da orientare necessariamente la scelta verso un istituto pubblico. Per i Giudici in caso di contrasto tra genitori in ordine a questioni di maggiore interesse per i figli minori, la relativa decisione, ai sensi dell’art. 337-ter, comma 3, c.p.c., è rimessa al giudice, il quale, chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia attraverso l’adozione dei provvedimenti relativi in luogo dei genitori, deve tener conto esclusivamente del superiore interesse, morale e materiale, del minore a una crescita sana ed equilibrata. Pertanto, il conflitto sulla scuola primaria e dell’infanzia, pubblica o privata, presso cui iscrivere il figlio, deve essere risolto verificando, innanzitutto, la rispondenza al concreto interesse del minore, in considerazione dell’età e delle sue specifiche esigenze evolutive e formative, nonché della collocazione logistica dell’istituto scolastico rispetto all’abitazione del bambino, onde consentirgli di avviare e/o incrementare rapporti sociali e amicali di frequentazione extrascolastica, creando una sua sfera sociale, e di garantirgli congrui tempi di percorrenza e di mezzi per l’accesso a scuola e il rientro alla propria abitazione.

Cass. Civ. sez. I, sentenza, 07 maggio 2024, n.12282: Trasferimento del genitore affidatario a notevole distanza e violazione del diritto alla bigenitorialità.
Il trasferimento del genitore affidatario a molti chilometri di distanza può configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità. Il trasferimento dei figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del genitore non affidatario non può non essere di ostacolo alla frequentazione del medesimo coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la facoltà di vederli e tenerli quando desidera.

Cass. civ., sez. I., ordinanza, 25 marzo 2024, n. 7961: La revoca dell’assegnazione della casa coniugale comporta l’aumento dell’assegno divorzile.
In tema di revisione delle condizioni di divorzio, costituisce una sopravvenienza da valutare ai fini dell’aumento dell’assegno divorzile la revoca dell’assegnazione della casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro ex coniuge, il cui godimento, ancorché funzionale al mantenimento dell’ambiente familiare in favore dei figli, costituisce un valore economico non solo per l’assegnatario, che ne viene privato per effetto della revoca, ma anche per l’altro coniuge, che si avvantaggia per effetto della revoca.

Cass. civ., sez. I, ordinanza, 18 marzo 2024, n. 7169: Le spese straordinarie vanno ripartite in misura proporzionale al reddito di ciascun coniuge.

Le spese straordinarie non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell’esercizio di apposita azione per verificare la proporzionalità della quota spettante a ciascun genitore.

App. Torino, sez. famiglia, decreto, 14 marzo 2024, n. 314: Collocamento alternato e paritario nella casa familiare se nell’interesse superiore dei figli.

In tema di assegnazione della casa familiare, il Giudice, preso atto dell’incapacità delle parti di raggiungere un accordo, accertate le buone capacità genitoriali di entrambe in quanto in grado di soddisfare i bisogni primari di accudimento, cura e assistenza dei figli ed essendo presenti nella vita degli stessi, in tutti i contesti e tenuto conto delle altre disponibilità immobiliari delle parti, può decidere di riconoscere che i figli passino “pari tempi” con entrambi i genitori, purché questi ultimi, nei tempi ordinari, ruotino, a settimane alterne, nella casa familiare. Secondo la Corte d’Appello, infatti, qualora non vi siano ragioni per preferire un genitore piuttosto che l’altro quale collocatario dei figli e, conseguentemente, quale assegnatario della casa contesa, afferma l’opportunità riconoscere pari tempi con i figli ad entrambi i genitori, con rotazione di questi ultimi, nei tempi ordinari, a settimane alterne, nella casa familiare e con previsione di due pomeriggi a settimana della prole con l’altro genitore, dall’uscita di scuola sino alla sera.

Cass. civ., ordinanza 12 marzo 2024, n. 6455: Diritto di visita dei genitori separati; se il figlio è a disagio è sbagliato imporre le visite.

l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse. È sbagliato imporre delle frequentazioni e delle visite eccessive rispetto all’effettivo desiderio del minore.

Cassazione civile, Sez. un., 18/12/2023, n.35385: La convivenza prematrimoniale è rilevante ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio.

In tema di divorzio, ai fini dell’attribuzione e della quantificazione dell’assegno di mantenimento, avente natura, oltre che assistenziale, anche perequativo-compensativa, nei casi peculiari in cui il matrimonio si ricolleghi a una convivenza prematrimoniale della coppia, avente i connotati di stabilità e continuità, in ragione di un progetto di vita comune, dal quale discendano anche reciproche contribuzioni economiche, laddove emerga una relazione di continuità tra la fase di “fatto” di quella medesima unione e la fase “giuridica” del vincolo matrimoniale, va computato anche il periodo della convivenza prematrimoniale, occorrendo vagliare l’esistenza, durante la convivenza prematrimoniale, di scelte condivise dalla coppia che abbiano conformato la vita all’interno del matrimonio e a cui si possano ricollegare, con accertamento del relativo nesso causale, sacrifici o rinunce, in particolare, alla vita lavorativa o professionale del coniuge economicamente più debole, che sia risultato incapace di garantirsi un mantenimento adeguato successivamente al divorzio.

Corte di Cassazione, Sezione Civile, 4 ottobre 2023 n. 27945: Assegno divorzile: ciò che conta è il sacrificio lavorativo.

Tra i tanti criteri individuabili, ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, ciò che deve essere dimostrato è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge.

Corte di Cassazione, Sezione Civile, 19 settembre 2023 n. 26820: Genitori in conflitto, scuola pubblica o privata? Lo decide il giudice.

Il giudice è chiamato, in via del tutto eccezionale, a ingerirsi nella vita privata della famiglia, adottando i provvedimenti relativi alla prole, in luogo dei genitori che non siano stati in grado di comporre i propri dissidi. La decisione sul percorso d’istruzione, nella scelta tra scuola pubblica e privata, deve essere assunta secondo il criterio legale dell’esclusivo riferimento al superiore interesse, morale e materiale, del minore.

Corte di Cassazione, Sezione Civile, 1 agosto 2023 n. 23173: Adozione in casi speciali consentita ai parenti entro il quarto grado del minore.

In materia di adozione in casi speciali, ai parenti entro il quarto grado del minore, i quali prestino a quest’ultimo l’assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire e risultino all’uopo idonei, è consentita la possibilità dell’adozione c.d. mite, a ciò non ostando la previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, in conformità al principio ispiratore di tutta la disciplina, finalizzato all’effettiva realizzazione del preminente interesse del minore, da valutarsi, secondo l’evoluzione del diritto vivente, con riguardo all’esigenza di favorire il consolidamento dei rapporti tra il minore e coloro che già si prendono cura di lui e di garantirgli una tutela giuridica più incisiva, corrispondente alla condizione dell’adottato in casi particolari, che è equiparabile allo “status” di figlio minore.

Corte di Cassazione, Sezione Civile, 13 luglio 2023 n. 231333: Nessun mantenimento al figlio maggiorenne depresso.

Con l’Ordinanza 231333 del 31/07/2023 la Suprema Corte ribadisce il principio più volte enunciato secondo cui “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l’esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l’attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando l’obbligazione alimentare da azionarsi nell’ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell’individuo bisognoso”.

Corte di Cassazione, Sezione Civile, 8 giugno 2023 n. 16205: Affidamento super esclusivo a uno dei genitori se l’altro è ritenuto inadatto.

Il perseguimento dell’obiettivo di assicurare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quali l’affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all’esito dell’accertamento dell’inidoneità genitoriale dell’altro), senza che occorra operare un bilanciamento tra questi ultimi e l’interesse superiore del minore.

Corte di Cassazione, Sezione Civile, 25 maggio 2023 n. 14564: Rimborso delle spese scolastiche dei figli in caso di divorzio. A chi spetta pagare la retta della scuola privata?
Il genitore affidatario del minore, ex art. 337 ter c.c., può decidere autonomamente in merito alle spese di straordinaria amministrazione, salvo rientrino nelle c.c. “decisioni di maggiore interesse” tra le quali, tuttavia, non rientra la scelta di istruzione privata del figlio. Inoltre, rientra tra i poteri del Giudice quello di verificare la legittimità delle scelte del genitore affidatario sullo stile di vita del figlio di genitori separati, avendo, quale criterio di riferimento, l’esclusivo interesse del minore e la proporzionalità allo stile di vita e al reddito di entrambi i genitori. Pertanto, la preferenza per l’iscrizione presso una scuola privata non è sindacabile dall’altro genitore qualora il giudice la ritenga una scelta legittima e adeguata.

Corte di Cassazione, 11 aprile 2023, n. 15111/2023: amministrazione di sostegno e reato di peculato
La Corte di Cassazione, sezione VI penale, con la sentenza n. 15111 dell’11 aprile 2023, sottolinea che integra il delitto di peculato la condotta dell’amministratore di sostegno che, essendo abilitato ad operare sui conti intestati al beneficiario, si appropria di somme di denaro in questi ultimi giacenti per finalità non autorizzate o comunque estranee all’interesse del beneficiario. E ciò vale anche nel caso in cui la persona dell’amministratore di sostegno coincida con quella di figlio.

Corte di Cassazione, 6 aprile 2023, n. 9500/2023: nessun aumento dell’assegno divorzile in caso di perdita dell’assegnazione della casa coniugale
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9500 del 6 aprile 2023, ha stabilito che la perdita della casa coniugale non ha come conseguenza il riconoscimento di un incremento dell’assegno divorzile.
Secondo la Corte, il fatto che un figlio raggiunga l’indipendenza economica e, di conseguenza, la privazione dell’assegnazione della casa coniugale per la madre, sono circostanze prive di fondamento giuridico per un incremento del quantum di assegno divorzile. Nel caso di specie, la Suprema Corte, ha respinto l’istanza presentata da una madre volta ad ottenere un aumento dell’assegno divorzile a seguito della revoca dell’assegnazione della casa coniugale.

Corte di Cassazione, 30 marzo 2023, n. 8980/2023: obbligazione dei nonni subordinata e sussidiaria rispetto a quella dei genitori 

Con la sentenza n. 8980 del 30 marzo 2023, la Suprema Corte torna ad occuparsi dell’obbligazione degli ascendenti di pari grado dei genitori.
Secondo la Corte, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari all’adempimento dei doveri genitoriali, va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma altresì nel senso che agli ascendenti non ci si può rivolgere per l’ottenimento di un sussidio economico per il mero fatto che uno dei due genitori non fornisce il proprio contributo al mantenimento dei figlio se il genitore istante è in grado di mantenerli.

Corte di Cassazione, 28 marzo 2023, n. 8762/2023: riconoscimento del figlio ed opposizione al cognome paterno 

Secondo la Corte di Cassazione, la madre non può opporsi al riconoscimento con attribuzione del cognome del padre naturale solo per la sua immoralità e le caratteristiche somatiche, ma è necessaria la prova di un grave pregiudizio per la crescita del minore. Ciò è quanto precisato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 8762 del 28 marzo 2023.
Secondo i Giudici, il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio può essere sacrificato solo in presenza di gravi ed irreparabili motivi tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppo psico-fisico del minore. Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore, è infatti necessario operare un bilanciamento concreto tra opposti interessi, quali l’esigenza di affermare la verità biologica e l’interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo del minore.

Corte di Cassazione, 23 marzo 2023, n. 8413/2023: amministrazione di sostegno e libertà di autodeterminazione

Con l’ordinanza n. 8413/2023 del 23 marzo 2023, la Suprema Corte è tornata ad occuparsi dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, ribadendo come quest’ultimo non possa privare il beneficiario della libertà di autodeterminarsi, diritto fondamentale della persona.
La Suprema Corte conferma ancora una volta l’ormai noto principio in virtù del quale “l’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, e si configura come strumento di assistenza che deve sacrificare nella minor misura possibile la capacità di agire”.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno, pur non esigendo una vera e propria incapacità di intendere e volere, presuppone comunque la sussistenza di una condizione di menomata capacità che non consenta alla persona di provvedere ai propri interessi. Tuttavia, non può essere disposta nei confronti di chi si trova nella piena capacità di autodeterminarsi anche se in condizioni di menomazione fisica. Il ricorso all’istituto in siffatte circostanze implicherebbe una ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona ed una lesione di un diritto fondamentale.

Corte di Cassazione, 22 marzo 2023, n. 8162/2023: natura assistenziale e perequativa-compensativa dell’assegno divorzile 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8162 del 22 marzo 2023, chiarisce che all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi natura assistenziale e natura perequativa-compensativa. Quest’ultima è da intendersi come declinazione del principio di solidarietà dal quale deriva il riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge istante il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Pertanto, il riconoscimento dell’assegno richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Nello specifico, occorre effettuare una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune nonché a quello personale in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.
L’assegno divorzile è quindi dovuto quando uno degli ex coniugi risulti non autosufficiente ovvero quando il matrimonio è stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, ex post diventato ingiustificato, che deve essere perciò corretto attraverso la corresponsione dell’assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa, ossia finalizzato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a occasioni professionali e reddituali.

Corte di Cassazione, 15 marzo 2023, n. 11137/2023: le violenze verbali possono configurare il reato di maltrattamenti in famiglia

Secondo la Corte di Cassazione, le reiterate violenze verbali sono idonee a determinare un turbamento psichico e possono configurare il reato di maltrattamenti in famiglia. Ciò è quanto emerge dalla sentenza n. 11137 del 15 marzo 2023 della Corte di Cassazione, sezione penale, che sottolinea come “la struttura della fattispecie di cui all’art. 572 c.p. non circoscrive l’incidenza penalistica della condotta entro il perimetro di una specifica forma di violenza”. Si tratta infatti di un reato a forma libera che, come tale, attribuisce rilievo anche alle violenze verbali, in quanto idonee a determinare un costante stato di sofferenza.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 9293/2023: il danno endofamiliare

La Corte di Cassazione, in materia di danno endofamiliare, con l’ordinanza n. 9293/2023, ha ritenuto sussistente il danno non patrimoniale derivante dal dolore e/o turbamento del figlio in conseguenza della mancanza della figura paterna per tutta la vita, precisando che, trattandosi di beni immateriali, particolare rilievo assume la prova presuntiva.
Nel caso di specie, unico fatto noto e certo era la totale assenza del padre nella vita quotidiana del figlio. Come precisato dalla Suprema Corte, applicando a tale fatto noto le comuni regole di esperienza (dalle quali discende che l’assenza del padre ingenera profonda sofferenza), deve ritenersi provato il danno non patrimoniale.

Corte di Cassazione, 8 marzo 2023, n. 6933/2023: ripartizione delle spese straordinarie

Secondo l’autorevole insegnamento della Suprema Corte, le spese straordinarie relative ai figli, in caso di genitori separati, non vanno necessariamente ripartite al 50%, ma occorre tenere conto delle sostanze patrimoniali disponibilità nonché della capacità lavorativa di ogni genitore. Ciò è quanto ricordato con l’ordinanza n. 6933 dell’8 marzo 2023.
Nello specifico, secondo la Corte, in merito alla ripartizione delle spese straordinarie, si legge nella pronuncia, “la determinazione dell’assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. Civ. n. 28483/2023). Mentre, le spese straordinarie, poiché concernenti costi imprevedibili e imponderabili che esulano dall’ordinario regime di vita dei figli e, per tale ragione, non facilmente inseribili in un assegno con cadenza periodica, devono essere ripartite tenendo conto del duplice criterio delle capacità patrimoniali di ogni genitore e della loro capacità lavorativa.
Da ciò consegue che “la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur mutando i criteri già indicati per l’assegno di mantenimento quanto alla comparazione dei redditi dei genitori ed alla opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve un’esigenza anche direttamente perequativa, come l’assegno di mantenimento perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all’interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione”.

Corte di Cassazione, 13 ottobre 2022, ordinanza n. 30160/2022:affido in discussione se sussiste una nuova convivenza conflittuale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30160/2022, accogliendo il ricorso di una madre, ha disposto la cessazione del collocamento della figlia presso il padre in quanto avente un rapporto talmente conflittuale e violento con la nuova compagna da essere in grado di incidere negativamente sulla salute psico-fisica della minore.Nel caso di specie, era stato inizialmente disposto l’affidamento condiviso con collocamento della minore presso la madre e obbligo per il padre di versare un assegno di mantenimento. Tuttavia, in sede di appello, la madre reclama un incremento del suddetto assegno e il padre una diversa regolamentazione degli incontri con la figlia. La Corte, dopo essere venuta a conoscenza dell’esistenza di un elevato grado di conflittualità tra i genitori, decide che la minore rimanga collocata presso la madre dando altresì mandato ai servizi sociali affinché vigilino sul rispetto delle disposizioni previste in materia di sostegno e mediazione familiare. Tuttavia, ad un solo anno di distanza, la Corte di Appello, pur confermando l’affidamento condiviso, colloca la minore presso il padre, provocando come relazione della madre il ricorso in Cassazione.La Corte di Cassazione ha riconosciuto l’incorrettezza della ricostruzione dei fatti posti alla base della decisione di secondo grado con omissione di importanti elementi probatori, tra cui la violenza esistente nel rapporto tra il padre e la nuova compagna, elemento sicuramente in grado di influire sulla serenità della minore. Secondo la Corte di Cassazione, quindi, la valutazione della Corte d’Appello si è basata su una situazione non attuale e non aggiornata (Corte di Cassazione, 13 ottobre 2022, ordinanza n. 30160/2022).

Corte di Cassazione, 12 ottobre 2022, ordinanza n. 29865/2022: in materia di assegno di mantenimento il coniuge ha facoltà di provare che la nuova convivenza non influisce in melius

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29865/2022, sancisce che la convivenza stabile e continuativa con altra persona deve ragionevolmente assumersi come elemento la cui prova è a carico del coniuge che si oppone all’attribuzione dell’assegno di mantenimento. Secondo la Cassazione, la nuova convivenza costituisce infatti una circostanza potenzialmente impeditiva o estintiva del diritto alla corresponsione dell’assegno. È comunque fatta salva la facoltà del coniuge richiedente di dimostrare, anche in via presuntiva, che la nuova convivenza non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche, restando i suoi redditi complessivamente non sufficienti a fargli conservare il tenore di vita coniugale (Corte di Cassazione, 12 ottobre 2022, ordinanza n. 29865/2022).

Corte di Cassazione, ordinanza n.28676/2022 del 4 ottobre 2022:i figli possono essere divisi a seconda del genitore con cui preferiscono vivere

In caso di separazione conflittuale, qualora due o più fratelli frequentino di giorno i servizi sociali, per mezzo dei quali possono continuare a coltivare il loro rapporto, possono essere divisi a seconda del genitore con cui preferiscono vivere. L’affidamento ai servizi sociali, infatti, rientra tra i provvedimenti volti alla tutela del superiore interesse del minore.La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28676/2022 dello scorso 4 ottobre 2022, respingendo il ricorso di una madre che voleva tenere presso di sé entrambi i figli, ha inteso impedire una separazione radicale dei due fratelli prevendendo una comune residenza diurna presso la struttura di accoglienza, per garantirgli una serena frequentazione lontano dal conflittuale clima famigliare (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28676/2022 del 4 ottobre 2022).

Corte di Cassazione, 30 settembre 2022, ordinanza n. 28484:quantificazione dell’assegno di divorzio: non solo squilibrio tra redditiLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28484/2022, ha sottolineato che l’assegno di divorzio è dovuto o nel caso in cui l’ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o nel caso in cui “il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall’uno all’altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa”. Il Giudice è tenuto a quantificare l’assegno non in base al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata a garantire, in virtù di una funzione assistenziale, l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge. Inoltre, l’assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a concrete occasioni professionali. In aggiunta, per la Cassazione, le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato non hanno alcun valore per il Giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare la sua decisione su altre risultanze probatorie (Corte di Cassazione, 30 settembre 2022, ordinanza n. 28484).

Corte di Cassazione, ordinanza n.28267/2022 del 16 settembre 2022:diffusione delle immagini di una mamma con un neonato costituisce reato

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.27267/2022, ribadisce che il trattamento dei dati personali senza il previo consenso dell’interessato è subordinato all’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Pertanto, la diffusione di immagini di una donna insieme al suo bambino appena nato ed il rilascio di interviste da parte del personale medico sulle condizioni cliniche dei soggetti interessati non sempre sono lecite. Grava inoltre sul ricorrente provare l’essenzialità dell’informazione e l’interesse pubblico sotteso alla diffusione 

Corte di Cassazione, 30 settembre 2022, ordinanza n.28483/2022: diritto all’assegno di divorzio anche in caso di rinuncia all’assegno in sede di separazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28483/2022, ha affermato che l’ex moglie che lavora part time ha diritto all’assegno di divorzio anche quando ha rinunciato a quello di separazione, non essendo il alcun modo vincolante la rinuncia dello stesso in sede di separazione per il giudice che decide in merito al divorzio. La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha sottolineato che la decisione di merito deve focalizzarsi sulla sperequazione economica esistente tra i coniugi ed al contributo dato da ciascuno nel contesto familiare. Inoltre, la stessa ha affermato che gli accordi con i quali i coniugi determinano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c. (Corte di Cassazione, 30 settembre 2022, ordinanza n. 28483/2022).

Corte di Cassazione, 22 settembre 2022, ordinanza n. 27766/2022: è causa di addebito anche un singolo episodio di percosseLa Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27766/2022, sottolinea che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da essere considerate di per sé, anche quando concretizzate in un unico episodio, idonee a fondare la pronuncia di separazione e il relativo addebito all’autore delle violenze. Tali condotte esonerano il giudice dall’analisi del comportamento del coniuge vittima di violenza ed è altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Corte di Cassazione, 22 settembre 2022, ordinanza n. 27766/2022). 

Corte di Cassazione, 21 luglio 2022, sentenza n. 28980: impedire all’ex di passare le vacanze con i figli costituisce reato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28980/2022 del 21 luglio 2022, ha sancito che rischia una condanna in sede penale chi, con una scusa, impedisce all’ex di passare le vacanze con i figli. La Corte ha infatti respinto il ricorso di una donna che aveva negato alla figlia la possibilità di partire con il padre rendendosi irreperibile. Nel caso di specie è stata rilevata con certezza la volontà della madre della minore di non acconsentire che la figlia trascorresse con il padre le vacanze estive, strumentalizzando di fatto, con la sua condotta, la minore (Corte di Cassazione, sentenza n. 28980 del 21 luglio 2022).

Corte di Cassazione penale, 20 luglio 2022, sentenza n. 28561/2022: la gelosia non esclude la capacità di intendere e volere

Gli stati emotivi o passionali, pur non escludendo né diminuendo l’imputabilità, possono essere presi in considerazione dal giudice ai fini della concessione di circostanze attenuanti generiche, in grado di incidere sulla misura della responsabilità penale. A precisarlo è la Corte di Cassazione, sezione prima penale, con la sentenza n. 28561/2022 dello scorso 20 luglio. La Corte riprende il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la gelosia costituisce uno stato passionale, di base inidoneo ad attenuare o ad eliminare la capacità di intendere e volere dell’autore del reato, a meno che la stessa non si manifesti come un vero e proprio squilibrio psichico, in grado di incidere in concreto sui processi di determinazione e di auto-inibizione. Tuttavia, la gelosia, se collocata nell’ambito di un ingiustificato autoritarismo derivante dalla personalità violenta dell’imputato, dà di per sé ragione del diniego delle attenuanti generiche (Corte di Cassazione penale, sentenza n. 28561 del 20 luglio 2022). 

Corte di Cassazione, 19 luglio 2022, ordinanza n. 22616/2022: assegno di mantenimento e indagini tributarie sui redditi non dichiarati

Ai fini della quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore di mogli e figli in sede di separazione giudiziale, rilevano anche i redditi sottratti al fisco. Qualora sussistano fatti precisi e circostanziati, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria. Ad affermare ciò è la Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 22616 del 19 luglio 2022, in accoglimento del ricorso di una moglie che lamentava il fatto che la quantificazione dell’assegno si basasse unicamente sui redditi dichiarati, trascurando il nero prodotto dall’ex marito. La Corte di Cassazione con tale ordinanza ha infatti stabilito che “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo pertanto rilievo anche i redditi occultati al fisco, all’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria(Corte di Cassazione, ordinanza n. 22616 del 19 luglio 2022). 

Corte di Cassazione, sezione VI penale, 18 luglio 2022, sentenza n. 27929/2022: reclusione per chi non versa l’assegno di mantenimento

La Corte di Cassazione, sezione Sesta penale, con la sentenza n. 27929/2022 dello scorso 18 luglio 2022, ha ribadito che chi non versa l’assegno di mantenimento ai figli e all’ex coniuge rischia più di un anno di reclusione. La condotta integra infatti una fattispecie plurioffensiva, in quanto colpisce più soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare. La Cassazione ha rilevato che, stante la pluralità dei beneficiari del trattamento economico non corrisposto, si configura non già un unico reato, bensì una pluralità di fattispecie in concorso formale (Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza n. 27929 del 18 luglio 2022).

Corte di Cassazione, 12 luglio 2022, ordinanza n. 21992/2022: adottabilità del minore: verifica dei presupposti per una crescita equilibrata

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21992/2022, depositata lo scorso 12 luglio, precisa che ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione di adottabilità, è necessario accertare la concreta capacità genitoriale. A tal fine, occorre verificare l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli nonché tenere conto della positiva condotta dei genitori a recuperare il rapporto con essi. Così prevedendo, i giudici di legittimità hanno applicato il principio di carattere generale che impone la valorizzazione del legame naturale e l’attenta valutazione dello stato di abbandono morale e materiale del minore per l’applicazione dell’istituto dell’adozione quale extrema ratio (Corte di Cassazione, ordinanza n. 21992/2022 del 12 luglio 2022). 

Corte di Cassazione, 12 luglio 2022, ordinanza n. 22076/2022: in tema di mantenimento del figlio maggiorenne, il contratto a tempo determinato non esclude il raggiungimento dell’indipendenza economica

In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, il giudice a cui sia chiesta la revoca del relativo assegno in virtù del reperimento da parte del figlio di un’occupazione lavorativa, è chiamato a valutare in concreto il raggiungimento dell’indipendenza economica. Pacificamente, la giurisprudenza ritiene che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non cessi, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età, ma che possa perdurare finché il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipenda da un atteggiamento di inerzia. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 22076/2022, afferma che occorre valutare attentamente i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento. Poiché infatti la successiva perdita dell’occupazione non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento, occorre valutare attentamente i presupposti per la cessazione del contributo al mantenimento in presenza di occupazioni lavorative occasionali o saltuarie. Nel caso di occupazioni a tempo determinato, anche se prorogabili, i giudici di legittimità ritengono che non si possa negare a propri l’acquisizione della capacità lavorativa. Per la Corte un ostacolo al raggiungimento dell’indipendenza economica può essere costituito dall’adeguatezza dell’occupazione reperita alle aspirazioni ed alla professionalità acquisita dal figlio maggiorenne, ma tale accertamento deve essere effettuato in concreto dal giudice, tenendo conto dell’età, delle sue effettive attitudini e potenzialità reali (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22076 del 12 luglio 2022).

Corte di Cassazione, 1 luglio 2022, sentenza n. 21054/2022: coniuge separato e trasferimento della residenza lontana dall’altro coniuge: nessuna perdita dell’idoneità per l’affidamento dei minori

 

Il coniuge separato che intende trasferire la propria residenza lontano da quella dell’altro coniuge, non perde l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario, in quanto lo stabilimento e il trasferimento della residenza costituiscono oggetto di libera e non coercibile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale. Pertanto, il giudice di merito deve esclusivamente valutare se sia maggiormente funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò inevitabilmente incida in modo negativo sulla quotidianità del rapporto con il genitore non collocatario (Corte di Cassazione, sentenza n. 21054 del 1 luglio 2022).

Corte di Cassazione, 24 giugno 2022, sentenza n. 20495/2022: subentro degli eredi nel caso di morte del coniuge ricorrente per la revisione dell’assegno di divorzio

 

In tema di divorzio, la morte dell’ex coniuge ricorrente nel corso del procedimento di revisione dell’assegno divorzile, non comporta la dichiarazione di improseguibilità dello stesso, ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge richiedente la revisione, al fine dell’accertamento della non debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al decesso, nonché nell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., per la restituzione delle somme non dovute (Corte di Cassazione, sentenza n. 20495 del 24 giugno 2002).

Corte di Cassazione, 15 giugno 2022, ordinanza n. 19305/2022: la madre che condiziona il figlio nei rapporti col padre perde la responsabilità genitoriale

La Cassazione, con l’ordinanza 19305/2022, ha sancito che qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro, le condotte volte all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come espressione della sindrome di alienazione parentale, ai fini della modifica dei termini dell’affidamento, il giudice, nel decidere la questione, è tenuto ad accertare la veridicità di tali comportamenti, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della patologia. La Corte afferma che il diritto alla bigenitorialità è, innanzitutto, un diritto del minore, nel senso che esso deve necessariamente essere declinato attraverso criteri concreti diretti a realizzare in primo luogo il migliore interesse del minore. Il diritto del singolo genitore a consolidare le relazioni ed i rapporti continuativi con il figlio minore assume pertanto un carattere recessivo (Cassazione civile, 15 giugno 2022, ordinanza n. 19305)

Corte di Cassazione, 9 giugno 2022, ordinanza n. 18697/2022: nessun assegno di mantenimento alla moglie che non ha contribuito alla formazione del patrimonio comune

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 18697/2022, in tema di assegno divorzile, ha ribadito che quando ognuno degli ex coniugi è in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali. L’innovativo orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione nel 2017, che ha per la prima volta affermato che l’indagine sull’an debeatur dell’assegno divorzile in favore del coniuge richiedente non va ancorata al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma a quello dell’autosufficienza economica, è stato integrato mediante il riconoscimento della natura, oltre che assistenziale, anche perequativa/ compensativa dell’assegno, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà (Cassazione civile, 9 giugno 2022, ordinanza n. 18697). 

Corte di Cassazione, 1 giugno 2022, ordinanza n. 17910/2022: nascondere al marito l’incapacità di avere figli comporta la nullità del matrimonio

Con la recente ordinanza n. 17910/2022 dello scorso 1° giugno 2022, la Cassazione affronta il complesso tema della nullità del matrimonio in caso di incapacità di avere figli taciuta al partner. A tal proposito, secondo la Corte di Cassazione, “la convivenza come coniugi, pur essendo elemento essenziale del matrimonio-rapporto ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, e pur integrando una situazione giuridica di ordine pubblico italiano, non è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per vizi genetici al momento del matrimonio-atto presidiati da nullità anche nell’ordinamento italiano. In particolare, non è ostativa alla delibazione di sentenza ecclesiastica che accerti la nullità del matrimonio per errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge dovuto a dolo di questi, poiché una tale nullità non è sanabile, nell’ordinamento italiano, dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio(Cassazione civile, 1° giugno 2022, ordinanza n. 17910).

Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, ordinanza n. 11130/2022: nessun addebito per chi tradisce perché depresso

Il tradimento in sé, a prescindere dalle cause che lo hanno indotto, costituisce una violazione dell’articolo 143 c.c., giustificando, da parte del coniuge tradito, l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, condizione necessaria per la separazione. Se il giudice accerta che uno dei due coniugi ha violato l’obbligo di fedeltà dispone a suo carico l’addebito della separazione. Tuttavia, occorre verificare se il tradimento è stata la vera causa della rottura del legame matrimoniale ovvero una sua conseguenza. È proprio in un tale contesto che si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione con cui ha escluso l’addebito della separazione a carico di una donna che aveva tradito il marito durante un lungo periodo di depressione. Nel caso di specie la malattia era stata ampiamente provata da certificati medici e il tradimento era incontestato. La Corte ha ritenuto che “anche a voler ritenere accertata l’infedeltà coniugale della donna, tale comportamento era comunque intervenuto quando era già in atto una profonda frattura del rapporto coniugale”. La donna si era infatti in passato rivolta ad uno psicologo lamentando la sofferenza causata dall’infelicità coniugale e il marito era a conoscenza di una tale situazione. Non è stato quindi né il tradimento né la depressione (che potrebbe averlo indotto) a provocare la fine del matrimonio, ma piuttosto una crisi latente che era già in atto e che aveva provocato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, a prescindere dal successivo adulterio. Per questa ragione la Corte esclude l’addebito alla donna della separazione (Corte di Cassazione, 6 aprile 2022, ordinanza n. 11130/2022)

Corte di Cassazione, 5 aprile 2022, ordinanza n. 11038/2022: assegno divorzile spetta all’ex moglie che ha sacrificato le aspettative professionali

La sezione VI della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11038/2022, depositata il 5 aprile 2022, dispone che l’assegno divorzile spetta all’ex moglie che ha iniziato a lavorare solo dopo la separazione perché ha sacrificato le proprie aspettative professionali dedicando la vita alla cura della casa e dei figli. Il Collegio ha ricordato che “all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, tenendo anche conto delle aspettative professionali sacrificate”. (Corte di Cassazione, 5 aprile 2022, ordinanza n. 11038/2022)

Corte di Cassazione, 31 marzo 2022, ordinanza n. 10453/2022: revoca dell’assegnazione della casa familiare

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10453 del 31 marzo 2022, ha analizzato i presupposti in presenza di quali è legittima la revoca dell’assegnazione della casa coniugale al genitore collocatario dei figli. In materia di divorzio, l’assegnazione della casa familiare all’ex coniuge affidatario, prevista dall’articolo 6, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, persegue lo scopo di conservare l’ambiente domestico, inteso come centro degli effetti, consuetudini ed interessi in cui si esprime ed articola la vita familiare. Ove manchi tale presupposto viene anche meno l’applicazione dell’istituto in questione. Il fine di garantire la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche dei figli, nate durante il matrimonio e sviluppate in pendenza dello stesso, non può essere perseguito se, dopo la separazione, la casa familiare ha cessato di essere tale, con conseguente preclusione della possibilità la reviviscenza del diritto all’assegnazione della casa (Corte di Cassazione, 31 marzo 2022, ordinanza n. 10453).

Corte di Cassazione, 30 marzo 2022, ordinanza n. 10450/2022: l’obbligazione sussidiaria degli ascendenti

L’obbligazione degli ascendenti verso i nipoti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere i loro doveri è da considerarsi sussidiaria e subordinata, ossia opera solo laddove l’inadempimento dei genitori sia incolpevole. Pertanto, l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori. Se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando la propria capacità lavorativa (Corte di 

Cass. Civ. sez. I, 7 marzo 2022, n. 7413/2022: la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e la madre intenzionale

La prevalenza dell’interesse del minore non legittima l’automatica estensione delle disposizioni dettate per la procreazione medicalmente assistita anche ad ipotesi estranee al loro ambito di applicazione, non potendo il giudice sostituirsi al legislatore, cui spetta, nell’esercizio della propria discrezionalità, l’individuazione degli strumenti giuridici più opportuni per la realizzazione del predetto interesse, compatibilmente con il rispetto dei principi sottesi alla legge n. 40/2004. Nel caso di specie l’atto di nascita del minore, redatto dall’Ufficiale dello Stato civile, venuto alla luce a seguito di una procedura di procreazione medialmente assistita di tipo eterologo eseguita all’estero che indicava come genitori la madre partoriente e la di lei compagna, è stato ritenuto dalla Corte non conforme al diritto. È stata infatti rigettata la soluzione interpretativa estensiva dell’art. 8, l. n. 40/2004 fatta propria dal giudice del merito, secondo cui i nati a seguito dell’applicazione delle tecniche di PMA hanno comunque lo status di figli della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche stesse, al fine di assicurare piena tutela al minore

Cass. civ. sez. VI, 24 febbraio 2022, n. 6103: le quote societarie detenute rientrano nel computo dei redditi per l’assegno di mantenimento

In tema di assegno di mantenimento, la distinta soggettività giuridica rispetto alla persona fisica che ne detiene le quote non ostacola l’imputazione degli utili non distribuiti delle società a reddito della persona fisica tenuto conto che l’accertamento del giudice, non meramente formalistico, mira a quantificare le somme effettivamente disponibili dalle parti. 

Cass. Civ., sez. VI, 18 febbraio 2022, n. 5447: la stabile convivenza non esclude il diritto all’assegno divorzile dell’ex coniuge

Qualora sia giudizialmente accertata l’instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all’attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell’ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Tale assegno, anche temporaneo su accordo delle parti, non è ancorato al tenore di vita endomatrimoniale né alla nuova condizione di vita dell’ex coniuge ma deve quantificato alla luce dei principi sopra esposti, tenuto conto, altresì della durata del matrimonio 

Corte di Cassazione, 17 febbraio 2022, ordinanza n. 5236/2022: l’azione di divorzio non è trasmissibile agli eredi

L’azione di divorzio ha natura personalissima e non è trasmissibile agli eredi, che restano legittimati ad agire in giudizio solo per interessi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa. Pertanto, una volta verificato il decesso del coniuge che aveva proposto domanda di divorzio, è inammissibile la prosecuzione del processo in tal senso da parte degli eredi. Se il decesso di uno dei coniugi sopravviene nel corso del processo, si determina lo scioglimento del matrimonio per altra causa, con preclusione del diritto ad ottenere quanto inizialmente richiesto in via giudiziale, ossia la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Cass. civ., 4 febbraio 2022, sentenza n. 3546: l’abbandono di fatto del figlio legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio

È legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio da parte del Tribunale in caso di comportamento abbandonico di entrambi i genitori. Nel caso di specie, il minore aveva assistito per anni a reiterati maltrattamenti fisici all’interno dell’abitazione familiare, perpetrati contro la madre dal padre, senza che quest’ultimo manifestasse alcuna concreta volontà di recupero. La madre aveva lasciato che suo figlio vivesse a lungo in un clima violento, senza compiere alcuna seria iniziativa per offrirgli una vita accettabile e aveva chiesto l’intervento delle istituzioni solo quando si era trovata a non avere alternative e, puntualmente, ogni volta, era tornata dal compagno, portando con sé il bambino, che aveva iniziato a vivere serenamente solo quando era stato inserito, da solo, in una casa famiglia, mentre la madre era tornata dal suo compagno violento, mettendo, nei fatti, la relazione di coppia al di sopra degli interessi del bambino.

Cass. civ., 2 febbraio 2022, ordinanza n.3252: l’azione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio

Nel caso in cui venga esercitata azione per difetto di veridicità del riconoscimento di un figlio nato da genitore non sposati, il bilanciamento che il giudice è tenuto ad effettuare tra concreto interesse del soggetto riconosciuto e il favore per la verità del rapporto di filiazione non può essere di natura astratta, ma impone di “tenere conto di tutte le variabili del caso concreto” (Cass. civ., 2 febbraio 2022, ordinanza n. 3252). Tra gli elementi da tenere in considerazione emerge il diritto all’identità personale, correlato ai legami affettivi nascenti dal contesto familiare, e la condizione identitaria come consolidatasi in conseguenza del falso riconoscimento e all’idoneità dell’autore del riconoscimento a esercitare il ruolo di genitore. All’ampliamento del concetto di famiglia in cui assumono rilievo tutte le relazioni affettive anche ove non fondate su legami di sangue, è seguito un nuovo orientamento secondo cui, nel caso in cui venga esercitata la summenzionata azione, il giudice adito non può limitarsi ad un mero accertamento della verità biologia, ma è tenuto ad operare un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti. 

Cassazione Civile, 15 novembre 2021, sentenza n. 40282: reviviscenza dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne

I genitori hanno il dovere di mantenere i figli maggiorenni fino a quando non raggiungono l’autosufficiente economica. Tuttavia, ci si domanda se il mancato rinnovo del contratto di lavoro sia un elemento determinante per la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento. Come sottolineato dalla Corte Civile con la sentenza n. 40282 del 15 dicembre 2021, in tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, “lo svolgimento di un’attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione”. Pertanto, ciò che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di provvedere alle proprie esigenze ed il suo inserimento nel mondo lavorativo. 

Cassazione civile, 11 novembre 2021, sentenza n. 33608: trasferimento all’estero del genitore collocatario

Il diritto dei genitori di trasferire il luogo di residenza all’estero deve essere bilanciato con il diritto del minore a conservare la bi-genitorialità, impegnandosi ciascun genitore a garantire la presenza dell’altro nella vita del figlio, salde relazioni affettive con entrambi i genitori e una stabile consuetudine di vita.

Tribunale di Milano, 15 novembre 2021: trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero a seguito di maternità surrogata

Il Tribunale di Milano ha ordinato al Comune di Milano di trascrivere integralmente, cioè di riconoscere a pieno titolo, l’atto di nascita con due padri di un bambino nato negli Stati Uniti grazie alla maternità surrogata. I giudici, basandosi su un’importante decisione della Corte costituzionale, hanno dichiarato illegittimo il rifiuto del Comune di riconoscere il bimbo come figlio alla nascita di entrambi i padri. La decisione del Tribunale si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 33/2021, che sostanzialmente ha confutato la sentenza n. 12193/2019 della Cassazione, nella quale si riteneva il minore nato da maternità surrogata «adeguatamente tutelato mediante l’adozione in casi particolari». Per i Giudici, quindi, il bambino deve essere «garantito» secondo i diritti e doveri della piena genitorialità, essendo un «soggetto certamente incolpevole rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla sua nascita», anche quando comprendono una pratica illegale in Italia come la maternità surrogata.

Tribunale di Parma, 12 novembre 2021: vaccini ai figli minori

Sulla questione dei vaccini, nel caso di contrasto tra i genitori, ci si è chiesti se sia competente alla pronuncia il Tribunale Ordinario ovvero quello per i minorenni. È competente il Tribunale Ordinario e non quello per i minorenni a decidere sulla vaccinazione anti Covid-19 dei figli minori quando i genitori non sono d’accordo, anche se non sono separati. Lo ha precisato il Tribunale di Parma che, con ordinanza dell’11 ottobre scorso, si è pronunciato sul ricorso d’urgenza presentato da un padre che aveva chiesto il potere di decidere autonomamente sulla vaccinazione dei figli minori, che volevano vaccinarsi mentre la madre no-vax aveva negato il proprio consenso.

Corte di Cassazione 32198/2021: assegno di divorzio

Le sezioni unite, con sentenza depositata il 5 novembre 2021, hanno stabilito che una nuova convivenza non determina di per sé la perdita automatica e integrale del diritto all’assegno di divorzio in favore del coniuge economicamente più debole. Viene quindi eliminato qualunque automatismo tra nuova convivenza e perdita dell’assegno in favore del coniuge economicamente più debole. La scelta di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme ad un’altra persona, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, non è però irrilevante: le sezioni unite affermano, infatti, che l’ex coniuge, “in virtù del nuovo progetto di vita e del principio di autoresponsabilità”, “non può continuare a pretendere la corresponsione della componente assistenziale dell’assegno” ma “non perde il diritto alla liquidazione della componente compensativa dell’assegno“. Questa dovrà essere quantificata tenendo anche conto della durata del matrimonio, “purché provi il suo apporto alla realizzazione del patrimonio familiare, o del patrimonio personale dell’ex coniuge, nonché le eventuali rinunce concordate ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio”.

Cassazione civile, Sez. VI, 9 ottobre 2020, n 21752: mantenimento dei figli al raggiungimento della maggiore età

L’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.

Cassazione civile, Sez. VI-1. 5 giugno 2020, n 10647: presupposti per la revisione dell’assegno divorzile

La revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni, quale presupposto fattuale (dei “giustificati motivi” di cui parla l’art.9) necessario per procedere al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Al giudice di merito è rimessa la valutazione degli elementi probatori dedotti dal richiedente, ai fini della revisione delle condizioni patrimoniali conseguenti al divorzio, di cui deve dare adeguata motivazione. Possono in particolare venire in considerazione a tale riguardo la non trascurabile eredità acquisita dal beneficiario dell’assegno, i sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato derivanti dal nuovo matrimonio, la disponibilità di ulteriori fonti di reddito sopravvenute da parte del ricorrente, nonché la limitata durata del vincolo matrimoniale.

Tribunale di Rieti 4 febbraio 2020; Cass. Civ, 26 luglio 2013, n 18171: scelta tra le diverse misure di protezione della persona: amministrazione di sostegno

Nella scelta tra le diverse misura di protezione, previste dall’ordinamento, il criterio selettivo è rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità. Ne consegue che l’amministrazione di sostegno appare senz’altro strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale del maggior rispetto della dignità dell’individuo.Anche in presenza di una totale incapacità di provvedere ai propri interessi, non ricorre l’ulteriore requisito prescritto dalla norma dell’art. 414 c.c. – ove si prevede la necessità dell’interdizione per assicurare adeguata protezione all’infermo -, se il sofferente psichico grave risulti privo di un proprio patrimonio e sia titolare di un solo contratto di conto corrente, escludendo, da un lato, ogni rischio di pregiudizio di carattere patrimoniale per i suoi interessi, e confermando, da altro, che l’infermo risulti già adeguatamente protetto attraverso la nomina dell’amministratore di sostegno.

Audizione del minore nelle procedure giudiziarie

Cassazione civile, Sez. I. 30 luglio 2020, n 16410

L’audizione dei minori è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano, e in particolare in quelle relative al loro affidamento.

Nei procedimenti ex art. 317-bis c.c., come in quelli volti alla limitazione o ablazione della responsabilità genitoriale, il minore non è a tutti gli effetti litisconsorte necessario e la sua mancata partecipazione al giudizio mediante un difensore tecnico non integra pertanto un motivo di nullità del procedimento e della decisione, né può costituire in appello ragione per la rimessone della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c.

La qualità di parte in senso sostanziale che compete al minore implica tuttavia che il suo mancato ascolto in assenza di una adeguata causa giustificazione (idoneamente esplicata con adeguata motivazione) si ripercuota ai fini del merito, integrando un vizio sostanziale della decisione da far valere mediante le impugnazioni.

Effetti della pandemia sui rapporti genitoriali

Tribunale di Vasto, 2 aprile 2020

Il diritto-dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nel periodo di emergenza sanitaria, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone legalmente stabilite ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost. Il diritto del genitore a mantenere rapporti significativi e costanti con il figlio può essere, comunque, esercitato attraverso strumenti telematici che consentano conversazioni in video-chiamata, con cadenza anche quotidiana. 

Pensione di reversibilità alla prima moglie anche se alla morte dell’ex la sentenza divorzile non era passata in giudicato

Cassazione civile , sez. I , 26/09/2019 , n. 24041

 

Il diritto dell’ex coniuge all’attribuzione di una porzione della pensione di reversibilità dell’altro presuppone il riconoscimento in suo favore della spettanza dell’assegno divorzile, sia pure in forza di pronuncia non ancora passata in giudicato.

 

Il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale implica necessariamente la cessazione della materia del contendere

Cassazione civile , sez. VI , 16/09/2019 , n. 23019

 

Il raggiungimento della maggiore età da parte del minore determina in modo automatico la cessazione della responsabilità genitoriale, a prescindere dall’accertamento relativo all’inosservanza dei doveri genitoriali. Tale evento, infatti, qualora sopravvenga durante il procedimento per la dichiarazione di decadenza, comporta il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito, imponendo quella di cessazione della materia del contendere, da cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente emessi.

 

Scopo dell’assegno divorzile non è garantire il tenore di vita endoconiugale, ma il riconoscimento del contributo dato dall’ex coniuge al patrimonio familiare

Tribunale , Savona , 11/09/2019 , n. 796

 

In tema di assegno divorzile, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.

 

Separazione: la violazione dei doveri coniugali giustifica la pronunzia di addebito solo quando è causa del disgregarsi dell’unione familiare

Tribunale , Bergamo , sez. I , 04/09/2019 , n. 1909

 

La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’ art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi – inosservanza che non può comunque essere generica ma deve manifestarsi in precisi fatti storici essendo, invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza tenendo a tal fine conto delle modalità e frequenza dei fatti e del tipo di ambiente in cui sono accaduti, in una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge che permetta di verificare se quello tenuto da uno di essi sia stato la causa della intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.

 

Divorzio, nessun assegno alla ex moglie se l’ex marito ne ha formato l’intero patrimonio

Cassazione civile , sez. I , 30/08/2019 , n. 21926

 

Va escluso il diritto ad un assegno di divorzio in caso di formazione dell’intero patrimonio dell’ex moglie da parte dell’ex marito, atteso che il comportamento in corso di matrimonio dell’ex marito ha già dato attuazione ai principi di solidarietà, consentendo alla ex moglie di affrontare la fase successiva allo scioglimento del vincolo in condizioni di assoluta agiatezza, anche compensando il sacrificio delle aspettative professionali della stessa.

 

Divorzio: anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza

Tribunale , Rieti , 05/08/2019 , n. 622

 

A seguito della separazione personale tra coniugi, anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’ art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio è pacificamente estensibile alla cessazione degli effetti del matrimonio concordatario.

 

Separazione dei coniugi: rilevanza dell’infedeltà e dell’allontanamento dalla casa familiare nell’addebito della separazione

Tribunale , Brescia , sez. III , 06/07/2019 , n. 2103

 

In tema di separazione dei coniugi, l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà rappresenta, di per sé, una violazione particolarmente grave determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza sempre che non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di un nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Quanto poi all’allontanamento dalla residenza familiare, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è conseguentemente causa di addebitamento della separazione.

 

Il genitore che sostiene le spese per il mantenimento del figlio ha diritto a chiederne il rimborso all’altro genitore mediante azione di regresso

Cassazione civile , sez. VI , 19/06/2019 , n. 16404

 

Per il rimborso delle spese di mantenimento del minore, ove ad esse abbia provveduto integralmente uno soltanto di suoi genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto fra condebitori solidali: come si desume, in particolare, dall’ art. 148 c.c. che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto, in regresso) nei confronti dell’altro.

 

Divorzio: anche la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire tenore di vita analogo a quello goduto in precedenza

Tribunale , Modena , sez. I , 12/06/2019 , n. 931

 

A seguito della separazione personale tra coniugi o dello scioglimento del matrimonio civile, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’ art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’ art. 148 e dell’art. 316 bis c.c. , non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.

 

Affidamento minori e diagnosi della sindrome di alienazione parentale: non essendovi certezze scientifiche il giudice deve comunque verificarne il fondamento

Cassazione civile , sez. I , 16/05/2019 , n. 13274

 

In tema di poteri di affidamento della prole da parte del giudice in procedimenti di separazione e divorzio – a prescindere dalle obiezioni sollevate dalle parti – qualora la consulenza tecnica preseti devianze dalla scienza medica ufficiale come avviene nell’ipotesi in cui sia formulata la diagnosi di sussistenza della Pas, non essendovi certezze nell’ambito scientifico al riguardo il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti, è comunque tenuto a verificarne il fondamento. (Nel caso in specie, il Tribunale non poteva affidare in esclusiva il figlio al padre mandandolo per un periodo di sei mesi in una struttura, vista la sua avversione per la soluzione adottata, basandosi essenzialmente su una perizia con la quale era stata accertata la Pas, (sindrome di alienazione parentale).

 

Separazione: il singolo episodio di aggressione giustifica l’addebito

Tribunale , Modena , sez. I , 04/06/2019 , n. 878

 

La pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall’altro non è esclusa neppure qualora risulti provato un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.

 

Escluso il diritto all’assegno divorzile se l’ex coniuge ha rafforzato la sua posizione attraverso la stabilizzazione lavorativa

Cassazione civile , sez. I , 07/05/2019 , n. 12021

 

Non ha diritto all’assegno divorzile l’ex coniuge che non ha subito un apprezzabile deterioramento delle proprie condizioni economiche, ma, anzi, ha rafforzato la sua posizione attraverso la stabilizzazione lavorativa e il sostanzioso innalzamento dei redditi (nella specie, la Corte ha osservato che la breve durata della vita in comune, non caratterizzata dalla nascita di figli, era tale da escludere che essa avesse avuto efficacia condizionante sulla formazione del patrimonio dei due coniugi).

 

L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino

Cassazione civile , sez. I , 07/05/2019 , n. 12018

 

L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardino ed, in particolare, in quelle relative al loro affidamento ai genitori, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la l. n. 77 del 2003 , nonché dell’art. 315-bis c.c. (introdotto dalla l. n. 219 del 2012 ) e degli artt. 336-bis e 337-octies c.c. (inseriti dal d.lgs. n. 154 del 2013 , che ha altresì abrogato l’ art. 155-sexies c.c. ). Ne consegue che l’ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

 

Bigenitorialità e rifiuto del minore alla frequentazione del genitore non collocatario

Cassazione civile , sez. I , 23/04/2019 , n. 11170

 

La natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare la figlia minore sedicenne a frequentare il padre, se la stessa dimostra una chiara avversione ad avere con il padre un rapporto continuativo.