L’orientamento giurisprudenziale di legittimità stabilisce che sia nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, sia in quelli di adozione in casi particolari (ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 184/1983), i genitori biologici rivestono la qualifica di litisconsorti necessari e parti formali imprescindibili in ogni grado di giudizio, compresi l’appello e la Cassazione. Tale centralità della figura genitoriale si fonda sulla natura stessa dell’adozione in casi particolari che, sovrapponendosi al legame di sangue senza estinguere i rapporti con la famiglia d’origine, richiede una costante e obbligatoria partecipazione dei genitori biologici. Di conseguenza, la necessità di garantire l’integrità del contraddittorio non viene meno nemmeno qualora i genitori non si siano costituiti in primo grado, abbiano espresso il proprio consenso all’adozione all’inizio del procedimento, o risultino decaduti dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. Ne deriva che il mancato rispetto dell’ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio nei confronti di un genitore determina l’insanabile nullità del procedimento e la conseguente inammissibilità del ricorso.
(Cass. Civ., ord., 23 luglio 2026, n. 23951)