In materia di successioni, la Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra il diritto di abitazione del coniuge e il possesso dei beni ereditari ai fini dell’accettazione presunta. Il coniuge superstite che continua a vivere nella casa familiare esercita un diritto proprio, acquistato iure legis ai sensi dell’art. 540 c.c. Questa specifica permanenza non configura il possesso richiesto dall’art. 485 c.c. Pertanto, la mancata redazione dell’inventario entro i termini di Legge non trasforma automaticamente il coniuge in un erede puro e semplice. La situazione cambia radicalmente se il chiamato all’eredità non si limita a godere della sola casa coniugale. Qualora il Giudice accerti che il superstite ha la disponibilità materiale dell’intero asse ereditario, si configura il possesso effettivo dei beni. In questa seconda ipotesi scatta l’applicazione rigorosa dell’art. 485 c.c. Di conseguenza, il mancato compimento dell’inventario nei tempi previsti determina l’acquisto dell’eredità ope legis, comportando la responsabilità illimitata del coniuge per i debiti del defunto.
(Cass. Civ., ordinanza, 17 aprile 2026, n. 9914)