Nei giudizi di paternità, l’esame genetico sul presunto padre è una consulenza tecnica percipiente, dove il consulente accerta direttamente il fatto biologico. Tale mezzo scientifico è lo strumento più idoneo per verificare la filiazione grazie a margini di sicurezza elevati. Se il Giudice recepisce le conclusioni del perito, il vizio di motivazione della sentenza sussiste solo in caso di gravi carenze diagnostiche o evidenti errori scientifici, mentre la semplice difformità di opinioni della parte costituisce un inammissibile dissenso di merito.
(Cass. Civ., ordinanza, 13 maggio, n. 13925)