In tema di revisione dell’assegno divorzile, il coniuge obbligato che ne chieda la riduzione o la soppressione per via di una nuova famiglia, della nascita di un figlio o di ulteriori doveri di mantenimento, deve provare sia tale evento sia il peggioramento reale della propria situazione economica rispetto all’epoca del divorzio. Le decisioni patrimoniali della sentenza, infatti, sono stabili e modificabili solo dal Giudice ex art. 9 L.n. 898/1970 se cambiano i fatti.
Pertanto, non si possono riproporre questioni passate in giudicato come la disoccupazione del Beneficiario, mentre la nuova autonomia di quest’ultimo va valutata esaminando redditi, beni, capacità di lavoro e uso della casa, escludendo il tenore di vita avuto durante il matrimonio.
(Cass. Civ., ordinanza, 11 maggio 2026, n. 13683)