Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in tema di separazione personale, il sindacato di legittimità sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. è rigorosamente limitato ai casi in cui il Giudice di merito fondi la decisione su prove inesistenti o logicamente incompatibili con la fonte di riferimento.
Resta dunque preclusa in sede di legittimità ogni rivalutazione del materiale istruttorio, inclusa l’analisi del nesso causale tra l’infedeltà e la crisi coniugale, poiché tali accertamenti appartengono alla competenza esclusiva del Giudice di merito. Su tale presupposto, la Suprema Corte ha recentemente confermato l’addebito a carico di una coniuge, dichiarando inammissibile il ricorso che contestava l’efficacia probatoria di una relazione investigativa e il conseguente diniego dell’assegno di mantenimento.
(Cass. Civ., ordinanza, 30 aprile 2026, n. 11956)