In tema di separazione, è legittima la decisione che conferma l’affidamento esclusivo a un genitore ma dispone, nell’interesse del minore, la ripresa graduale e protetta degli incontri con l’altro, purché basata su solide prove istruttorie e consulenze tecniche.
Per quanto riguarda l’aspetto economico, l’eventuale inadempimento del genitore non incide sulla misura dell’assegno, ma comporta sanzioni o misure coercitive; il contributo va inoltre suddiviso tra assegno ordinario e spese straordinarie, poiché queste ultime, essendo imprevedibili, non possono essere forfettizzate senza violare i principi di proporzionalità e adeguatezza.
(Cass. Civ., sentenza, 31 marzo 2026, n. 8019)