In tema di assegno divorzile, la determinazione dell’importo richiede una comparazione complessiva delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Il Giudice deve valorizzare la funzione compensativa dell’assegno, soppesando il contributo dato dal coniuge più debole alla formazione del patrimonio comune e dell’altro, nonché il sacrificio di aspettative professionali derivante da scelte di vita condivise.
Sotto il profilo procedurale, nel giudizio d’appello è consentita la produzione di nuovi documenti, ma deve essere garantito il rispetto del contraddittorio.
Infine, per quanto riguarda l’eventuale ricorso in Cassazione, la violazione dell’onere della prova (ex art. 2697 c.c. (contestabile solo se il Giudice lo ha attribuito alla parte errata. Rimane invece inammissibile ogni censura che, pur lamentando violazioni di legge, miri in realtà ottenere una rivalutazione del merito o del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità.
(Cass. Civ., ordinanza, 17 marzo 2026 n. 6043)